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LA GESTIONE COLLETTIVA


La disciplina è contenuta nel TUF e regolamenti del Ministro dell’economia, di BDI e CONSOB ed è influenzata da normativa comunitaria in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari OICVM. Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera n TUF, la gestione collettiva è definita come il servizio che si realizza attraverso:
1) promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e amministrazione dei rapporti coi partecipanti;
2) gestione del patrimonio di OICR mediante l’investimento di strumenti finanziari, crediti, altri beni mobili o immobili.
Gli OICR sono i fondi comuni di investimento e società di investimento a capitale variabile (SICAV). Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti; le Sicav sono spa a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia, aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni. Vi è gestione collettiva del risparmio anche solo in caso di esercizio di una delle due attività. Aderendo a un OICR l’investitore partecipa a una forma di gestione collettiva detta in monte, svolta nell’interesse e per conto di una collettività di investitori, l’investimento del singolo partecipante è rappresentato da quote (in caso di adesione a un fondo comune) azioni (in caso di SICAV): il partecipante a un OICR non può intervenire nelle scelte gestionali ed è questa la differenza con il servizio di gestione di portafogli, in cui l’investitore può anche impartite istruzioni vincolanti in ordine alle quali il gestore deve conformarsi. Altra differenza tra gestioe collettiva e servizi di investimento riguarda l’oggetto dell’investimento: i servizi di investimento possono avere come oggetto esclusivo strumenti finanziari, nella gestione di un OICR il patrimonio collettivo può essere investito in strumenti finanziari, crediti, altri beni mobili e immobili. Partecipando a un OICR, un risparmiatore con un investimento di modesta entità può ottenere un risparmio di costi e una maggiore diversificazione rispetto a investimenti in singoli beni. La gestione collettiva è riservata a SGR, SICAV, società di gestione armonizzate SGA (articolo 33 TUF). L’autorizzazione a SGR per l’esercizio delle sue attività è rilasciata da BDI sentita la Consob, quando ricorrono delle condizioni:
a) forma di spa;
b) sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica;
c) capitale sociale versato di ammontare non inferiore a quello determinato da BDI con provvedimento del 14 aprile 2005;
d) requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità per i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
e) requisiti di onorabilità per i titolari di partecipazioni;
f) deve essere presentato atto costitutivo, statuto e un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
g) la denominazione sociale deve contenere le parole SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO.

BDI, analogamente a quanto può fare la CONSOB verso le SIm, ai sensi dell’articolo 34 comma 2 TUF, può negare l’autorizzazione quando dalla verifica di suddette condizioni non risulta garantita la sana e prudente gestione. L’autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla domanda, una volta autorizzate le SGR sono iscritte in un albo tenuto da BDI. Oltre al servizio di gestione collettiva, le SGR possono:
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
b) istituire/gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse e strumentali individuate da BDI con provvedimento 14-4-05;
d) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
e) commercializzare quote o azioni di OICR, propri o di terzi.
L’autorizzazione per queste ulteriori attività può essere rilasciata da BDI contestualmente a quella del servizio di gestione collettiva, o anche successivamente. Tuttavia le SGR non possono prestare esclusivamente tali servizi poiché l’interruzione dell’esercizio di gestione collettiva, che è la sua attività primaria, per più di 6 mesi, costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione e obbliga la SGR a trasformarsi in un soggetto abilitato alla sola prestazione di servizi di investimento. Le SGR come indicato nelle direttive 107 e 108/2001/CE possono prestare i propri servizi anche nell’ambito dell’UE, ma devono comunicare alla BC l’intenzione di operare in un altro Stato membro. Per poter operare in paesi non comunitari è richiesta una autorizzazione della BDI e delle competenti autorità del paese in cui la SGR vuole operare.
Le SGA sono società di gestione armonizzate,, costituite e autorizzate in uno degli stati membri della UE, e per operare anche in Italia (compiuti gli adempimenti successivi, sono iscritte in un elenco, allegato all’albo delle SGR), devono comunicare tale intenzione all’Autorità competente dello Stato d’origine, che fornisce le info necessarie a CONSOB e BDI. Le SGA hanno un ambito più limitato delle SGR in quanto possono prestare in Italia solo l’attività di gestione degli OICR e non istituire fondi comuni di diritto italiano.
Un fondo comune di investimento può essere istituito, amministrato e organizzato da una SGR di promozione ed essere interamente gestito da un’altra SGR di gestione, oppure essere istituito e gestito dalla stessa (il legislatore ha lasciato libertà di scelta tra questi due modelli organizzativi). La SGR di promozione si occupa della gestione amministrativa dei rapporti coi partecipanti al fondo e predispone adeguati flussi informativi per garantire sicurezza e celerità nelle operazioni di investimento/disinvestimento richieste dai partecipanti; quella di gestione invece effettua le scelte di investimento e disinvestimento per conto dei fondi gestiti. La SGR promotrice e quella gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e responsabilità del mandatario (articolo 36 comma 5 TUF); la delega di gestione (articolo 33 comma 3 TUF) può avere ad oggetto solo specifiche scelte di investimento e può essere affidata oltre che SGR e SGA, anche a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli individuali, il delegato assume responsabilità di tipo contrattuale solo verso la SGR delegante, che resta responsabile per l’intero operato verso i partecipanti. Altro soggetto coinvolto nella gestione collettiva di fondi comuni di investimento è la banca depositaria, che tutela gli interessi dei partecipanti al fondo, garantendo l’autonomia patrimoniale del fondo e impedendo abusi da SGR, la banca custodisce strumenti finanziari e disponibilità liquide del fondo comune d’investimento. L’articolo 38 TUF dispone anche che essa:
1) accerti preventivamente la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo;
2) accerti la correttezza del valore del calcolo delle quote del fondo o su incarico della SGR provveda essa stessa a tale calcolo;
3) eseguire le istruzioni della SGR se non contrarie a legge, regolamento o prescrizioni organi di vigilanza.

BDI, sentita la CONSOB, ha determinato col provvedimento del 14 aprile 2005 le condizioni di assunzione dell’incarico di banca fiduciaria: requisiti patrimoniali, organizzativi, di autonomia per garantire l’indipendenza della banca depositaria e la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo; essa ha responsabilità contrattuale verso la SGR, più controversa è la natura del rapporto tra banca depositaria e partecipanti al patrimonio (per alcuni responsabilità extracontrattuale articolo 2043 cc, altri responsabilità contrattuale). La partecipazione a un fondo comune è disciplinata dal regolamento di gestione, contenente info su caratteristiche del fondo (nome, tipologia, scopo, politica di investimento), su SGR (indicando eventualmente se c’è una SGR promotrice ed una di gestione), su banca depositaria, su ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti: tale regolamento è un documento predisposto dalla SGR e soggetto ad approvazione da BDI che ha emanato col provvedimento del 2005, appositi schemi per la redazione dei regolamenti; l’adozione da SGR degli schemi tipo suggeriti da BDI, consente di ottenere l’approvazione del regolamento in un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 3 mesi (articolo 39 comma 3 bis TUF). Tutto ciò ha condotto a una standardizzazione dei regolamenti di gestione. L’investitore perfezione la sua partecipazione al fondo tramite l’adesione al regolamento, il partecipante al fondo ha il diritto a veder investite le somme versate, il diritto ai proventi della gestione, nei confronti della SGR non ha alcun diritto a influire sulle modalità/strategie gestionali da essa adottate. Eccezione: articolo 37 comma 2 bis TUF, per i fondi chiusi nel regolamento deve essere prevista la possibilità di riunirsi in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la SGR (materie obbligatorie di deliberazione di tale assemblea sono: modifica politica di investimento e richiesta di quotazione delle quote). Se il gestore è diverso dalla SGR promotrice, il diritto di voto degli strumenti finanziari spetta al gestore, salvo patto contrario. La partecipazione al fondo è rappresentata da quote aventi uguale valore, alle quali corrispondono uguali diritti: le quote possono essere rappresentate da certificati nominativi o al portatore, o inserite in un certificato cumulativo(soluzione più frequente,  rappresentativo delle quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori ed è depositato gratuitamente presso la banca depositaria, e consente la riduzione del rischio connesso alla perdita dei certificati di singole quote). I titolari delle quote hanno un diritto di credito, ma il legislatore non si è preoccupato di qualificare giuridicamente il rapporto investitore- fondo; ciascun fondo comune costituisce un patrimonio autonomo distinto dal patrimonio della SGR e da quello di ogni partecipante, costituisce un patrimonio autonomo anche ogni comparto nel quale il fondo sia eventualmente suddiviso (articolo 36 comma 6 TUF). Su patrimonio del fondo e del singolo comparto non sono ammesse azioni esecutive dei creditori della SGR/della banca depositaria, le loro azioni esecutive sono ammesse solo sulle rispettive quote di partecipazione. Inoltre la SGR, a differenza dei servizi di investimento (previo consenso scritto dei clienti), non possono utilizzare nell’interesse proprio o di terzi i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

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