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Assunzione dell’incarico assegnatogli dal giudice a quo da parte del consulente tecnico



EX ART. 193 CPC è stabilito che «ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE IL GIUDICE ISTRUTTORE RICORDA AL CONSULENTE (che ha nominato, normalmente scegliendolo nell’apposito albo speciale EX ART. 61.1 CPC) L'IMPORTANZA DELLE FUNZIONI CHE È CHIAMATO AD ADEMPIERE, E NE RICEVE IL GIURAMENTO DI BENE E FEDELMENTE ADEMPIERE LE FUNZIONI AFFIDATEGLI AL SOLO SCOPO DI FARE CONOSCERE AI GIUDICI LA VERITÀ»; tuttavia, quale disciplina analoga a quella prevista per il giudice, EX ART. 63.1 CPC è stabilito che «IL CONSULENTE SCELTO TRA GLI ISCRITTI IN UN ALBO HA L'OBBLIGO DI PRESTARE IL SUO UFFICIO (e, perciò, di assumere l’incarico assegnatogli dal giudice a quo), TRANNE CHE IL GIUDICE RICONOSCA CHE RICORRE UN GIUSTO MOTIVO DI ASTENSIONE». Inoltre, EX ART. 63.2 CPC è stabilito che «IL CONSULENTE PUÒ ESSERE RICUSATO DALLE PARTI PER I MOTIVI INDICATI NELL'ART. 51».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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