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La Costituzione del Convenuto


EX ART. 166.1 CPC è stabilito che «IL CONVENUTO DEVE COSTITUIRSI A MEZZO DEL PROCURATORE, O PERSONALMENTE NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, [a pena di decadenza EX ART. 38.1 CPC della proponibilità dell'eccezione di incompetenza e/o EX ART. 167.2 CPC della proponibilità delle domande riconvenzionali (quale ampliamento dell'oggetto del giudizio e/o dell'oggetto del giudicato) o delle eccezioni di merito o di rito (quali allegazioni di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei fatti costitutivi allegati dall'attore - a pena di nullità della propria domanda -) non rilevabili d'ufficio - e, quindi, riservate all'istanza del convenuto - (A tal proposito, si ricordi che l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che la regola generale sia la rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, mentre che il caso speciale, tassativamente previsto ex lege, sia l'eccezione di parte, quale, ad esempio, l'eccezione di compensazione e/o l'eccezione di avvenuta prescrizione). Pertanto, la costituzione tempestiva previa comparsa di risposta è un onere del convenuto, al fine di avere un processo che si concluda in tempi ragionevoli] ALMENO VENTI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE FISSATA NELL'ATTO DI CITAZIONE, O ALMENO DIECI GIORNI PRIMA NEL CASO DI ABBREVIAZIONE DI TERMINI A NORMA DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 163-BIS, OVVERO ALMENO VENTI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA FISSATA A NORMA DELL'ARTICOLO 168-BIS, QUINTO COMMA, DEPOSITANDO IN CANCELLERIA (del tribunale a quo, ancora inteso quale ufficio giudiziario) IL PROPRIO FASCICOLO CONTENENTE LA COMPARSA (quale atto difensivo in risposta all'atto di citazione dell'attore) DI CUI ALL'ARTICOLO 167 CON LA COPIA DELLA CITAZIONE NOTIFICATA, LA PROCURA E I DOCUMENTI (eventuali) CHE OFFRE IN COMUNICAZIONE».
Nel caso in cui il convenuto proponga una domanda riconvenzionale entro la propria comparsa di risposta, si può porre il problema della nullità di tale domanda riconvenzionale, che è disciplinato in modo identico alla nullità dell'atto di citazione viziato sotto il profilo dell'identificazione della domanda dell'attore, poiché la domanda riconvenzionale non ha funzione di in ius vocatio - dato che ormai il rapporto giuridico processuale è già pienamente instaurato, post costituzione dell'attore entro 10 giorni o 5 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione al convenuto -, ma ha solo mera funzione di editio actionis: EX ART. 167.2 CPC - SECONDA PARTE - è stabilito che «SE È OMESSO O RISULTA ASSOLUTAMENTE INCERTO L'OGGETTO O IL TITOLO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE, IL GIUDICE, RILEVATA LA NULLITÀ (quale ipotesi di nullità relativa), FISSA AL CONVENUTO UN TERMINE PERENTORIO PER INTEGRARLA. RESTANO FERME LE DECADENZE MATURATE E SALVI I DIRITTI ACQUISITI ANTERIORMENTE ALLA INTEGRAZIONE (In altre parole, si tratta di una sanatoria ex nunc)».
Oltre all'indicazione dell'eccezione di incompetenza, delle domande riconvenzionali ed delle eccezioni di merito e di rito riservate all'istanza del convenuto, a pena di decadenza della proponibilità delle stesse, EX ART. 167.3 CPC è stabilito che il convenuto, «SE INTENDE CHIAMARE UN TERZO IN CAUSA (In particolare, il presupposto del c. d. intervento coatto su istanza di parte è previsto EX ART. 106 CPC, secondo cui «CIASCUNA PARTE PUÒ CHIAMARE NEL PROCESSO UN TERZO AL QUALE RITIENE COMUNE LA CAUSA O DAL QUALE PRETENDE ESSERE GARANTITA»), DEVE FARNE DICHIARAZIONE NELLA STESSA COMPARSA (a pena di decadenza) E PROVVEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 269», poiché la chiamata in causa di un terzo implica l'ampliamento soggettivo e, allo stesso tempo, oggettivo dell'ambito processuale.
EX ART. 167.1 CPC è stabilito che «NELLA COMPARSA DI RISPOSTA IL CONVENUTO DEVE PROPORRE TUTTE LE SUE DIFESE PRENDENDO POSIZIONE SUI FATTI POSTI DALL'ATTORE A FONDAMENTO DELLA DOMANDA [quale onere di contestazione in capo al convenuto. In particolare, questo dettato normativo deve essere collegato con la nuova parte dell'ART. 115.1 CPC, introdotta EX LEGGE N. 69 DEL 2009, secondo cui, quale implicito onere di contestazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore in capo al convenuto, «SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL GIUDICE DEVE PORRE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE […] I FATTI NON SPECIFICATAMENTE CONTESTATI DALLA PARTE COSTITUITA», cioè su di essi esiste una presunzione assoluta di avvenuta prova, senza che sia stato necessario assumere mezzi di prova in proposito! Quindi, secondo l'orientamento giurisprudenziale di Cassazione, EX ART. 167.1 CPC è con la comparsa di risposta - e, quindi, subito dopo l'allegazione della stessa causa petendi da parte dell'attore entro l'atto di citazione - che deve avvenire la contestazione specifica - e, perciò, non generica, del tipo “io, convenuto, nego tutti i fatti costitutivi allegati dall'attore” - del convenuto dei fatti costitutivi della domanda dell'attore, cioè la c. d. mera difesa!], INDICARE I MEZZI DI PROVA DI CUI INTENDE VALERSI E I DOCUMENTI CHE OFFRE IN COMUNICAZIONE, FORMULARE LE CONCLUSIONI (quali attività comuni all'atto di citazione, che possono essere contenute nella comparsa di risposta, ma non a pena di decadenza - perché si vedrà che la preclusione istruttoria riguardo l'indicazione dei mezzi di prova, sia da parte dell'attore, sia da parte del convenuto, scatta in seguito EX ART. 183.7 CPC -)».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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