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La connessione semplice


Ipotesi ex lege di cumulo soggettivo tra cause connesse in deroga ai criteri generali di competenza

Ora, invece, analizziamo i casi di c. d. connessione semplice - meno stretta - tra cause/domande, che hanno in comune oggetto o titolo e sono proposte dal medesimo attore contro diversi soggetti convenuti; di conseguenza, in queste peculiari ipotesi di simultaneus processus, si ha un cumulo soggettivo tra le parti processuali, e non un cumulo oggettivo delle domande.
Nello specifico, EX ART. 33 CPC, rubricato "Cumulo soggettivo", quale deroga - abbastanza lieve - al criterio di competenza per territorio, è stabilito che «LE CAUSE CONTRO PIÙ PERSONE (convenute a giudizio dal medesimo attore) CHE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 18 E 19 (che, come si è visto, indicano i fori generali per le persone fisiche e per le persone giuridiche), DOVREBBERO ESSERE PROPOSTE DAVANTI A GIUDICI DIVERSI, SE SONO CONNESSE PER L'OGGETTO (cioè relativamente al petitum mediato/al bene della vita tutelato - e non relativamente al petitum immediato/al provvedimento chiesto al giudice -) O PER IL TITOLO (cioè relativamente alla causa petendi/ai fatti costitutivi della domanda dell’attore), POSSONO ESSERE PROPOSTE DAVANTI AL GIUDICE DEL LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO DI UNA DI ESSE (cioè di uno dei più soggetti convenuti), PER ESSERE DECISE NELLO STESSO PROCESSO».

ESEMPIO: L’attore acquirente di un bene propone una domanda di responsabilità contrattuale contro il convenuto venditore, perché il bene da lui acquistato è affetto da vizio; e, allo stesso tempo, propone una domanda di responsabilità extracontrattuale contro il convenuto produttore del bene, perché il bene da lui acquistato è costruito in modo da cagionare un danno e/o un pericolo. Queste due domande proposte dall’attore contro due diversi soggetti convenuti hanno sono tra loro connesse dal titolo/dalla causa petendi/dai fatti costitutivi e, quindi, EX ART. 33 CPC, possono essere decise con simultaneus processus.

Pluralità di domande connesse (soggettivamente perché proposte) contro la stessa parte EX ART. 104 CPC vs Pluralità di domande connesse (oggettivamente) per oggetto o per titolo contro una pluralità di parti EX ART. 33 CPC

EX ART. 104.1 CPC, quale scelta discrezionale dell’attore - il che si deduce dal fatto che l’ART. 104 CPC è collocato nel Titolo IV del Libro I CPC, intitolato "Dell’esercizio dell’azione" -, è stabilito che «CONTRO LA STESSA PARTE POSSONO PROPORSI NEL MEDESIMO PROCESSO PIÙ DOMANDE (cioè si può avere un cumulo oggettivo di cause) ANCHE NON ALTRIMENTI CONNESSE (cioè connesse solo da un tenue legame soggettivo, perché proposte contro lo stesso convenuto, ma non oggettivamente per petitum mediato e/o causa petendi), PURCHÈ SIA OSSERVATA LA NORMA DELL'ARTICOLO 10 SECONDO COMMA (In particolare, per la determinazione del valore del simultaneus processus, EX ART. 10.2 CPC «[…] LE DOMANDE PROPOSTE NELLO STESSO PROCESSO CONTRO LA MEDESIMA PERSONA SI SOMMANO TRA LORO […]»: il valore delle domande tra loro soggettivamente connesse si somma. Di conseguenza, anche se entrambe, prese singolarmente, rientrano per valore nella competenza del giudice di pace, il simultaneus processus può essere di competenza - per valore - del tribunale)».
Tuttavia, a causa della tenuità della connessione soggettiva tra la pluralità di domande cumulate oggettivamente EX ART. 104.1 CPC, EX ART. 104.2 CPC è stabilito che «É APPLICABILE LA DISPOSIZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE»: EX ART. 103.2 CPC, qualora si abbia un cumulo oggettivo di domande, di cui una o entrambe rientrino singolarmente nella competenza per valore del giudice di pace, è stabilito che «IL GIUDICE PUÒ DISPORRE, NEL CORSO DELL’ISTRUZIONE O NELLA DECISIONE, LA SEPARAZIONE DELLE CAUSE, SE VI È ISTANZA DI TUTTE LE PARTI, OVVERO QUANDO LA CONTINUAZIONE DELLA LORO RIUNIONE RITARDEREBBE O RENDEREBBE PIÙ GRAVOSO IL PROCESSO, E PUÒ RIMETTERE AL GIUDICE INFERIORE LE CAUSE DI SUA COMPETENZA».
Ovviamente, l’ART. 104 CPC non si applica anche alla proposizione, nello stesso processo, di più domande (=un’implicita domanda di rigetto della domanda principale + eventuali domande riconvenzionali) da parte del convenuto nei confronti dello stesso attore, perché, secondo la definizione dottrinale più restrittiva di domanda riconvenzionale, EX ART. 36 CPC è letteralmente stabilito che tra domanda principale e domanda riconvenzionale deve sussistere una connessione tra domanda principale ed evetuali domande riconvenzionali «[…] CHE DIPENDONO DAL TITOLO DEDOTTO IN GIUDIZIO DALL'ATTORE O DA QUELLO CHE GIÀ APPARTIENE ALLA CAUSA COME MEZZO DI ECCEZIONE […]». D’altro canto, come si è già detto, la nozione giurisprudenziale più ampia di domanda riconvenzionale prevede, quantomeno, una c. d. connessione (oggettiva) impropria, cioè una comunanza di questioni di fatto e/o di diritto con la domanda principale!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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