La "Translatio Iudicii" conseguente ad ordinanza sull’incompetenza del giudice
Translatio Iudicii, conseguente ad ordinanza sull’incompetenza del giudice a quo ex art. 187.2 cpc, da giudice a quo incompetente a giudice competente indicato nella medesima ordinanza
EX ART. 44 CPC, rubricato "Efficacia dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza", è stabilito che «L’ORDINANZA CHE, ANCHE A NORMA DEGLI ARTICOLI 39 E 40, DICHIARA L’INCOMPETENZA DEL GIUDICE CHE L’HA PRONUNCIATA, SE NON È IMPUGNATA CON LA ISTANZA DI REGOLAMENTO (necessario di competenza) RENDE INCONTESTABILE L’INCOMPETENZA DICHIARATA E LA COMPETENZA DEL GIUDICE IN ESSA INDICATO SE LA CAUSA È RIASSUNTA (davanti al giudice indicato, quale onere dell’attore, ma ipoteticamente fattibile anche dal convenuto) NEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 50 [Nello specifico EX ART. 50.1 CPC, rubricato "Riassunzione della causa", è stabilito che «SE LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE (dal giudice a quo incompetente) AVVIENE NEL TERMINE FISSATO NELL’ORDINANZA DAL GIUDICE (a quo incompetente), E, IN MANCANZA, IN QUELLO DI TRE MESI DALLA COMUNICAZIONE DELL’ORDINANZA DI REGOLAMENTO O DELL’ORDINANZA CHE DICHIARA L’INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO (quale limite temporale/preclusione entro cui operare la riassunzione della causa, abbreviato EX LEGGE N. 69 DEL 2009), IL PROCESSO CONTINUA (espressione più incisiva vs quella più prudente EX ART. 59.2 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009, riguardo la translatio iudicii da giudice ordinario civile a giudice speciale, o viceversa, secondo cui «LA DOMANDA È RIPROPOSTA AL GIUDICE IVI INDICATO») DAVANTI AL NUOVO GIUDICE (con la conseguenza che, al pari di quanto consegue alla translatio iudicii per difetto di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice a quo incompetente sono conservati)»], SALVO CHE SI TRATTI DI INCOMPETENZA PER MATERIA O DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO NEI CASI PREVISTI NELL’ARTICOLO 28 (Nello specifico, come si dirà, nel caso di vizio di competenza per materia e/o per territorio inderogabile, l’indicazione del giudice competente entro l’ordinanza del giudice a quo incompetente non è più incontestabile, ma, al contrario, in questi due casi, il giudice indicato, il quale ritenga, a sua volta, di non essere competente, può richiedere il regolamento di competenza alla Cassazione)».
D’altro canto, EX ART. 50.2 CPC è stabilito che «SE LA RIASSUNZIONE NON AVVIENE NEI TERMINI SU INDICATI, IL PROCESSO SI ESTINGUE».
In particolare, per quanto concerne la translatio iudicii da giudice ordinario civile a giudice speciale o viceversa, si è già sottolineato che EX ART. 59.3 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009 è stabilito che «SE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE NON SI SONO GIÀ PRONUNCIATE, NEL PROCESSO, LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, IL GIUDICE DAVANTI AL QUALE LA CAUSA È RIASSUNTA PUÒ SOLLEVARE D'UFFICIO, CON ORDINANZA, TALE QUESTIONE DAVANTI ALLE MEDESIME SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, FINO ALLA PRIMA UDIENZA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL MERITO […]».
Al contrario, riguardo la translatio iudicii da giudice a quo incompetente a giudice ritenuto competente dal medesimo giudice a quo, in base al combinato disposto degli ART. 44 E 50 CPC, qualora il giudice indicato nell’ordinanza del giudice a quo incompetente non ritenga di essere competente, potrà sollevare d’ufficio - con ordinanza ad hoc EX ART. 47.4 CPC - tale questione di competenza davanti alla Cassazione, solo per determinati difetti di competenza EX ART. 44 CPC, quali l’incompetenza per materia e l’incompetenza per territorio inderogabile. Tale favor legis, per l’incompetenza per materia e per territorio inderogabile, è determinata dal fatto che il legislatore ritiene questi due difetti di competenza più gravi!
Nello specifico, EX ART. 45 CPC, rubricato "Conflitto di competenza", è stabilito che «QUANDO, IN SEGUITO ALL’ORDINANZA CHE DICHIARA L’INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER RAGIONE DI MATERIA O PER TERRITORIO NEI CASI DI CUI ALL’ARTICOLO 28 (cioè di tipo inderogabile), LA CAUSA NEI TERMINI DI CUI ALL’ARTICOLO 50 È RIASSUNTA DAVANTI AD ALTRO GIUDICE, QUESTI, SE RITIENE DI ESSERE A SUA VOLTA INCOMPETENTE, RICHIEDE D’UFFICIO IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA». Quindi, per via interpretativa, si ricava che, se si tratta di difetto di competenza per valore o per territorio derogabile, il giudice indicato deve decidere la causa, anche se si ritiene incompetente.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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