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L’incompetenza del giudice civile ordinario e la sua rilevabilità


Di questa tematica si occupa l’ART. 38 CPC, rubricato "Incompetenza", che è stato riformato in senso restrittivo dalla LEGGE N. 69 DEL 2009.
Poichè è più grave il difetto di giurisdizione orispetto all’incompetenza del giudice adito, la rilevabilità del difetto di competenza EX ART. 38 CPC è molto più restrittiva dal punto di vista temporale/dal punto di vista delle preclusioni ex lege, rispetto a quella del difetto di giurisdizione EX ART. 37 CPC. In particolare, la disciplina del rilievo del difetto di competenza è unitaria, salvo talune peculiarità per quanto concerne l’incompetenza per territorio derogabile.
Nello specifico, EX ART. 38.1 CPC è stabilito che «L’INCOMPETENZA PER MATERIA, QUELLA PER VALORE E QUELLA PER TERRITORIO SONO ECCEPITE (dal convenuto), A PENA DI DECADENZA (Ciò significa che, in seguito al deposito della comparsa di risposta, la possibilità di contestare la competenza del giudice a quo da parte del convenuto viene meno/decade), NELLA COMPARSA DI RISPOSTA (che, come si è già detto, è il primo atto difensivo del convenuto) TEMPESTIVAMENTE DEPOSITATA (perché il convenuto deve costituirsi nel processo, previa apposita comparsa di risposta, entro determinati termini).
L’ECCEZIONE D’INCOMPETENZA PER TERRITORIO (che può essere contestata dal convenuto solo se si tratti di competenza per territorio derogabile e, perciò, fuori dai casi eccezionali EX ART. 28 CPC) SI HA PER NON PROPOSTA, SE NON CONTIENE L’INDICAZIONE DEL GIUDICE CHE LA PARTE (cioè il convenuto) RITIENE COMPETENTE (per territorio)».
Al contrario, EX ART. 38.2 CPC è stabilito che «FUORI DEI CASI PREVISTI DALL'ART. 28 (In altre parole, "Salvo che si tratti di competenza per territorio inderogabile"; o, il che è lo stesso, "Qualora il giudice a quo sia un foro derogabile con apposito accordo tra l’attore ed il convenuto"), SE LE PARTI COSTITUITE ADERISCONO ALL'INDICAZIONE (data dal convenuto, entro l’eccezione di competenza per territorio, contenuta nella propria comparsa di risposta) DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO, LA COMPETENZA DEL GIUDICE INDICATO RIMANE FERMA (come se egli fosse stato scelto per accordo tra attore e convenuto EX ART. 28 CPC, che, invece, di precedere il processo, è concluso a processo già iniziato) SE LA CAUSA È RIASSUNTA (appunto, davanti al giudice indicato dal convenuto) ENTRO 3 MESI DALLA CANCELLAZIONE DELLA STESSA (davanti al giudice a quo) DAL RUOLO».
Invece, EX ART. 38.3 CPC è stabilito che «L’INCOMPETENZA PER MATERIA, QUELLA PER VALORE E QUELLA PER TERRITORIO NEI CASI PREVISTI DALL’ARTICOLO 28 (cioè inderogabile. Ciò significa che non è rilevabile d’ufficio l’incompetenza per territorio derogabile, che è solo rilevabile previa contestazione da parte del convenuto EX ART. 38.1 CPC!) SONO RILEVATE D’UFFICIO NON OLTRE L’UDIENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 183 (cioè la prima udienza, quale preclusione ex lege)».

Talvolta, può capitare che gli elementi, che indicano chi è il giudice competente, possono anche rilevare ai fini della decisione nel merito; tuttavia, poichè le restrittive preclusioni EX ARTT. 38.1 CPC E 38.3 CPC alla rilevabilità del difetto di competenza fanno intendere che il legislatore vuole che la decisione sulla competenza sia affrontata subito nell’iter processuale, EX ART. 38.4 CPC è stabilito che «LE QUESTIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI (cioè le questioni relative all’incompetenza) SONO DECISE, AI SOLI FINI DELLA COMPETENZA (cioè sul solo fatto che il giudice adito sia competente o meno), IN BASE A QUELLO CHE RISULTA DAGLI ATTI (quali l’atto di citazione, la comparsa di risposta ed eventuali altri atti depositati) E, QUANDO SIA RESO NECESSARIO DALL’ECCEZIONE (di incompetenza) DEL CONVENUTO O DAL RILIEVO DEL GIUDICE, ASSUNTE SOMMARIE INFORMAZIONI (al riguardo)».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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