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Soluzione immediata o posticipata della questione pregiudiziale di competenza

Soluzione immediata o posticipata della questione pregiudiziale di competenza


Una volta che l’incompetenza sia stata eccepita dal convenuto ed il giudice a quo ritenga tale contestazione prima facie/a prima vista fondata, ovvero una volta che l’incompetenza sia stata rilevata d’ufficio dal giudice a quo, EX ART. 187.2 CPC su tale questione pregiudiziale relativa alla competenza si ha una decisione immediata da parte del giudice a quo, quale quella delineata EX ART. 38.4 CPC, come «QUESTIONE DECISA, AI SOLI FINI DELLA COMPETENZA, IN BASE A QUELLO CHE RISULTA DAGLI ATTI».
Al contrario, qualora l’incompetenza sia stata eccepita dal convenuto ed il giudice a quo ritenga tale contestazione prima facie/a prima vista infondata, EX ART. 187.3 CPC è anche prevista la possibilità per il giudice a quo di accantonare la questione pregiudiziale relativa alla competenza, per poi deciderla insieme al merito della causa stessa. In questo caso, quindi, indipendentemente dalla sollevata eccezione di incompetenza, il processo si svolge regolarmente, previa assunzione delle prove sul merito della domanda dell’attore e, infine, sentenza di merito, che dichiari anche la competenza del giudice a quo.
Nello specifico, EX ART. 187.3 CPC, rubricato "Provvedimenti del giudice istruttore" e collocato nel Capo II del Titolo I del Libro II CPC - che è dedicato alla fase istruttoria della causa entro il procedimento di cognizione di fronte al Tribunale (Come si è già detto, esso e, nello specifico, la disciplina dell’ART. 187 CPC sono ancora disegnati sull’originaria ripartizione di ruoli tra giudice istruttore e collegio, anche se, post riforma degli anni ’90, il Tribunale è divenuto, di regola, giudice monocratico anche nella fase decisoria, salvo cause tassativamente elencate ex lege, in cui la fase decisoria è ancora affidata ad un collegio di 3 giudici) -, è stabilito che «IL GIUDICE (istruttore) PROVVEDE ANALOGAMENTE [a quanto previsto EX ART. 187.2 CPC, secondo cui il giudice istruttore «PUÒ RIMETTERE LE PARTI AL COLLEGIO AFFINCHÈ SIA DECISA SEPARATAMENTE UNA QUESTIONE DI MERITO AVENTE CARATTERE PRELIMINARE, SOLO QUANDO LA DECISIONE DI ESSA PUÒ DEFINIRE IL GIUDIZIO (e, quindi, nell’ipotesi in cui l’incompetenza sia rilevata d’ufficio, o l’eccezione di incompetenza sia ritenuta prima facie fondata dal giudice a quo)»] SE SORGONO QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE O ALLA COMPETENZA O AD ALTRE PREGIUDIZIALI, MA PUÒ ANCHE DISPORRE CHE SIANO DECISE UNITAMENTE AL MERITO».

Ordinanza sulla questione pregiudiziale di competenza EX ART. 187.2 CPC


Per quanto concerne l’ipotesi EX ART. 187.2 CPC, la prof. ssa ha parlato in modo generico di "decisione immediata sulla questione pregiudiziale di competenza", perché, fino a quest’anno, la pronuncia del giudice a quo sulla competenza era data con sentenza; al contrario, POST LEGGE N. 69 DEL 2009, quando il giudice si pronuncia solo sulla competenza, si ha EX ART. 42 CPC «L’ORDINANZA CHE, PRONUNCIANDO SULLA COMPETENZA […], NON DECIDE IL MERITO DELLA CAUSA».
In particolare, il contenuto di quest’ordinanza può essere la dichiarazione di competenza da parte del giudice a quo e la conseguente sua disposizione di continuare il processo sul merito; oppure la dichiarazione d’incompetenza da parte del giudice a quo e la parallela indicazione del giudice competente a proprio parere, nel qual caso il processo pendente davanti a lui si chiude ed è riassunto davanti al giudice da se medesimo indicato.
Quest’ordinanza del giudice a quo è impugnabile dalle parti solo previa istanza di regolamento di competenza; qualora essa riguardi l’incompetenza del giudice a quo e non sia attaccata dalle parti, il processo continua davanti al giudice indicato nell’ordinanza stessa, se riassunto entro determinati termini, scaduti i quali si estingue. A tal proposito, si veda qui di seguito.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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