Disciplina speciale della c.d. litispendenza internazionale
Questa disciplina generale della litispendenza è diversa da quella speciale della c. d. litispendenza internazionale EX ART. 7.1 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995: CHE COSA SUCCEDE SE, NEL MOMENTO IN CUI L’ATTORE PROPONE UNA DOMANDA DI FRONTE AL GIUDICE ITALIANO ED IL RISPETTIVO CONVENUTO SI COSTITUISCE, QUEST’ULTIMO NON ECCEPISCE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO RISPETTO A QUELLO STRANIERO, BENSÌ ECCEPISCE CHE LA MEDESIMA CAUSA (che è identificata tale per comunanza di elemento soggettivo - cioè di parti processuali - e di elemento oggettivo - cioè di petitum e, eventualmente, di causa petendi - tra domanda appena proposta davanti al giudice italiano e domanda già pendente davanti al giudice straniero) SIA GIÀ PENDENTE DAVANTI AD UN GIUDICE STRANIERO? Questa è la peculiare ipotesi di c. d. litispendenza internazionale: per la diversa disciplina generale della litispendenza si veda l’ART. 39.1 CPC, di cui si dirà in seguito. In particolare, EX ART. 7.1 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995, rubricato "Pendenza di un processo straniero", è stabilito che «QUANDO, NEL CORSO DEL GIUDIZIO, SIA ECCEPITA LA PREVIA PENDENZA TRA LE STESSE PARTI (=elemento soggettivo di identificazione della domanda dell’attore) DI DOMANDA AVENTE IL MEDESIMO OGGETTO E IL MEDESIMO TITOLO (=elemento oggettivo di identificazione della domanda dell’attore, cioè, rispettivamente, il petitum e la causa petendi) DINANZI A UN GIUDICE STRANIERO, IL GIUDICE ITALIANO, SE RITIENE CHE IL PROVVEDIMENTO STRANIERO POSSA PRODURRE EFFETTO PER L'ORDINAMENTO ITALIANO, SOSPENDE IL GIUDIZIO [1) La sospensione del processo italiano, quale soluzione prudente - e, allo stesso tempo, a metà tra 2) e 3) - accolta dal legislatore, è dettata dal fatto che, oggi, si sta abbandonando l’idea della sovranità nazionale in materia di giursdizione e, al contrario, si mira sempre più ad un coordinamento tra i sistemi giurisdizionali dei vari Stati! Tuttavia, essa non è l’unico rimedio possibile nei confronti dell’eccezione di previa pendenza della medesima causa di fronte ad un altro giudice. 2) Infatti, in teoria, qualora effettivamente sussistesse la propria giurisdizione in proposito, il giudice italiano potrebbe ritenere non rilevante l’eccezione di previa pendenza della medesima causa davanti al giudice straniero: in questo caso, si avrebbero due processi svolgentesi in parallelo in due Stati diversi, da cui potrebbero derivare sentenze diverse e in contrasto da loro; o, quantomeno, da cui potrebbero derivare due sentenze, aventi entrambe la funzione di titolo esecutivo rispetto alla medesima pretesa dello stesso attore nei confronti dello stesso convenuto. ESEMPIO: Quest’ultima opzione legislativa è stata presa a proposito dello svolgimento parallelo di processo civile e processo penale riguardo la medesima causa! 3) Infine, un’ultima soluzione possibile è la definitiva chiusura del processo italiano, quale alternativa che è però troppo drastica.]. SE IL GIUDICE STRANIERO DECLINA LA PROPRIA GIURISDIZIONE (cioè ritiene di non avere facoltà giurisdizionale rispetto alla domanda già pendente presso di lui) O SE IL PROVVEDIMENTO STRANIERO NON È RICONOSCIUTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO, IL GIUDIZIO IN ITALIA PROSEGUE, PREVIA RIASSUNZIONE AD ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA».
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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