Skip to content

La "Translatio Iudicii" conseguente a dichiarato difetto di giurisdizione

Translatio Iudicii, conseguente a dichiarato difetto di giurisdizione, da giudice civile ordinario a giudice speciale (amministrativo), e viceversa


In generale, entro il processo ordinario civile di cognizione - ma non entro il processo penale -, post la sua proposizione previa notificazione dell'atto di citazione da parte dell’attore, la domanda produce determinati effetti processuali, qual è la pendenza del processo civile; e anche determinati effetti sostanziali, qual è l’interruzione della prescrizione del diritto fatto valere nella domanda - salvo che si tratti di diritti imprescrittibili -, che impedisce che il tempo necessario per lo svolgimento del processo vada a danno dell’attore!
Tuttavia, nel caso in cui l’attore abbia proposto la propria domanda ad un giudice speciale (amministrativo), ritenendo che gli spetti la giurisdizione in proposito, ma, magari a distanza di anni, lo stesso giudice adito - qualora non sia stato utilizzato dalle parti il regolamento di giurisdizione EX ART. 41.1 CPC -, o le Sezioni Unite di Cassazione - qualora sia stato utilizzato dalle parti il regolamento di giurisdizione EX ART. 41.1 CPC - negano la giurisdizione a capo dello stesso giudice a quo, dichiarando che tale domanda doveva essere proposta di fronte al giudice ordinario, è possibile, quale conseguenza a danno dell’attore stesso, che egli non possa più far valere la propria azione, a causa dell’ormai avvenuta prescrizione del diritto vantato.

ESEMPIO: Dal 1998, la giurisdizione riguardo le controversie di lavoro dei dipendenti pubblici spetta generalmente al giudice ordinario e, più nello specifico, alla sezione specializzata (del tribunale) del lavoro; eccezionalmente, tuttavia, alcuni peculiari controversie del pubblico impiego, quali le cause relative al rapporto di lavoro dei professori universitari, sono rimaste nella giurisdizione del giudice amministrativo. Quindi, qualora un prof.re universitario proponga una causa di lavoro al giudice ordinario e, quindi, si sbagli riguardo alla giurisdizione, il convenuto datore di lavoro Università degli Studi di Torino può sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, su cui lo stesso giudice civile a quo si pronuncia a favore, affermando che la giurisdizione in proposito spetta al TAR del Piemonte. In questo caso, quindi, si pone l’eventuale problema che la decisione sulla giurisdizione avviene dopo molto tempo e, quindi, il diritto del prof.re universitario si può anche essere prescritto.
Per quanto concerne la competenza, è previsto il sistema della c. d. translatio iudicii: se l’attore propone la domanda ad un giudice incompetente, egli non si limita a dichiarare la propria incompetenza, ma ha anche l'ulteriore obbligo di indicare il giudice competente, di fronte al quale le parti possono riassumere il processo, con la conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice incompetente sono conservati. Di quest’argomento, si tratterà più approfonditamente in seguito.
Al contrario, per quanto concerne la giurisdizione, da tempo, la dottrina e la giurisprudenza avevano rilevato una lacuna disciplinare riguardo ai rapporti tra il giudice civile ordinario ed il giudice (speciale) amministrativo, soprattutto considerando la (spesso) non netta distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo. Pertanto, con la SENTENZA N. 4109 DEL 22 FEBBRAIO 2007, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il sistema della traslatio iudicii poteva essere utilizzato tra giudice speciale e giudice ordinario, e viceversa. In seguito, con la SENTENZA N. 77 DEL 12 MARZO 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato «L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 30 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034 (ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI), NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE GLI EFFETTI, SOSTANZIALI E PROCESSUALI, PRODOTTI DALLA DOMANDA PROPOSTA A GIUDICE PRIVO DI GIURISDIZIONE SI CONSERVINO, A SEGUITO DI DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE, NEL PROCESSO PROSEGUITO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE».
Di conseguenza, sia la dottrina, sia la Corte Costituzionale hanno sottolineato la necessità di un intervento del legislatore ordinario, al fine di disciplinare le modalità della translatio iudicii da giudice speciale a giudice ordinario, o viceversa. Quest’intervento legislativo ad hoc è avvenuto con l’abbastanza lungo e complesso ART. 59 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009, rubricato "Decisione delle questioni di giursdizione", che, pur non essendo stato inserito nel CPC, ha trasposto la disciplina CPC in materia di translatio iudicii da giudice incompetente a giudice competente anche alla traslatio iudicii da giudice speciale a giudice civile ordinario, o viceversa.

Nello specifico, EX ART. 59.1 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009, è stabilito che «IL GIUDICE CHE, IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA O DI GIUDICI SPECIALI, DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE; INDICA ALTRESÌ, SE ESISTENTE [Infatti, tale giudice italiano munito di giurisdizione non esiste, qualora sussista un difetto assoluto di giurisdizione, nel qual caso è la PA a dover decidere; e, allo stesso tempo, qualora sussista difetto di giurisdizione rispetto al giudice straniero], IL GIUDICE NAZIONALE (ordinario o speciale) CHE RITIENE MUNITO DI GIURISDIZIONE. LA PRONUNCIA SULLA GIURISDIZIONE, RESA DALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, È VINCOLANTE PER OGNI GIUDICE (ordinario o speciale) E PER LE PARTI ANCHE IN ALTRO PROCESSO (Ecco una definizione ex lege dell’efficacia panprocessuale della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguardo al regolamento di giurisdizione EX ART. 41.1 CPC)».
Inoltre, EX ART. 59.2 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009, è stabilito che «SE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 3 MESI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA, LA DOMANDA È RIPROPOSTA AL GIUDICE IVI INDICATO (in altre parole, "le parti riassumono il processo davanti al giudice indicato dal giudice a quo o dalle Sezioni Unite della Cassazione"), NEL SUCCESSIVO PROCESSO LE PARTI RESTANO VINCOLATE A TALE INDICAZIONE E SONO FATTI SALVI GLI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI CHE LA DOMANDA AVREBBE PRODOTTO SE IL GIUDICE DI CUI È STATA DICHIARATA LA GIURISDIZIONE FOSSE STATO ADITO FIN DALL'INSTAURAZIONE DEL PRIMO GIUDIZIO (in altre parole, "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin da quando è stata proposta la domanda al giudice a quo, dichiarato privo di giurisdizione" e, quindi, sono fatti salvi), FERME RESTANDO LE PRECLUSIONI E LE DECADENZE INTERVENUTE (eventualmente prima della proposizione della domanda davanti al giudice a quo, dichiarato privo di giurisdizione). […]».

Infine, EX ART. 59.3 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009, è stabilito che «SE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE NON SI SONO GIÀ PRONUNCIATE, NEL PROCESSO, LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE [In questo caso, poiché, EX ART. 59.1 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009, è stabilita l’efficacia panprocessuale della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in proposito, il giudice davanti al quale la domanda è riproposta, pur ritenendosi, a propria volta, privo di giurisdizione, deve adeguarvisi e, quindi, decidere la causa], IL GIUDICE DAVANTI AL QUALE LA CAUSA È RIASSUNTA PUÒ SOLLEVARE D'UFFICIO, CON ORDINANZA, [Ciò significa che la LEGGE N. 69 DEL 2009 ha introdotto un’ipotesi di regolamento di giurisdizione proponibile d’ufficio dal giudice alle Sezioni Unite di Cassazione] TALE QUESTIONE DAVANTI ALLE MEDESIME SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, FINO ALLA PRIMA UDIENZA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL MERITO […]».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.