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Elemento soggettivo: l’attore ed il convenuto


Pensando anche ai limiti soggettivi dell’efficacia del giudicato formale EX ART. 2909 C. C., ci sarà sicuramente un profilo soggettivo che identifica la domanda dell’attore; in particolare, dal punto di vista soggettivo, gli elementi che identificano la domanda sono le parti processuali, di cui si occupa il Capo I del Titolo III del Libro I CPC: l’attore (=colui che propone la domanda al giudice) ed il convenuto (=colui nei cui confronti la domanda è proposta al giudice).

LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE LEGALE E VOLONTARIA - In primo luogo, si deve distinguere tra la capacità di essere parte processuale (quasi corrispondente alla nozione sostanziale di capacità giuridica, che si acquista dal momento della nascita) e, invece, la capacità di porre in essere gli atti del processo (cioè la c. d. capacità processuale, quasi corrispondente alla nozione sostanziale di capacità d’agire, che si acquista con la maggiore età, salvo gli atti per il cui compimento è stabilita ex lege un’età diversa). Infatti, mentre chiunque ha la capacità di essere parte processuale, non tutti i soggetti hanno la capacità di porre in essere gli atti del processo.
A tal proposito, EX ART. 75.1 CPC, rubricato "Capacità processuale", è stabilito che «SONO CAPACI DI STARE IN GIUDIZIO (=capaci di porre in essere gli atti processuali) LE PERSONE CHE HANNO IL LIBERO ESERCIZIO DEI DIRITTI CHE VI SI FANNO VALERE»; di conseguenza, EX ART. 75.2 CPC, è stabilito che «LE PERSONE CHE NON HANNO IL LIBERO ESERCIZIO DEI DIRITTI (quali, ad esempio, i minori) NON POSSONO STARE IN GIUDIZIO SE NON RAPPRESENTATE (previa la c. d. rappresentanza legale che, appunto, è un tipo di rappresentanza, imposta dalla legge, per i soggetti che non hanno il libero esercizio dei loro diritti. ESEMPIO: Per il minore, il rappresentante legale è un genitore), ASSISTITE O AUTORIZZATE, SECONDO LE NORME CHE REGOLANO LA LORO CAPACITÀ». Allo stesso tempo, EX ART. 75.3 CPC, «LE PERSONE GIURIDICHE STANNO IN GIUDIZIO PER MEZZO DI CHI LE RAPPRESENTA A NORMA DELLA LEGGE O DELLO STATUTO (previa la c. d. rappresentanza legale)».
Oltre alla rappresentanza legale di cui appena trattato, è anche possibile una forma di rappresentanza volontaria, per cui l’attore, titolare del diritto soggettivo, può volontariamente nominare un rappresentante, che sia già procuratore dal punto di vista sostanziale, che ponga in essere gli atti del processo. In particolare, EX ART. 77.1 CPC, rubricato "Rappresentanza del procuratore e dell’institore", è stabilito che «IL PROCURATORE GENERALE E QUELLO PREPOSTO A DETERMINATI AFFARI NON POSSONO STARE IN GIUDIZIO PER IL PREPONENTE, QUANDO QUESTO POTERE NON È STATO LORO CONFERITO ESPRESSAMENTE PER ISCRITTO, TRANNE CHE PER GLI ATTI URGENTI E PER LE MISURE CAUTELARI».
Inoltre, EX ART. 78.1 CPC, rubricato "Curatore speciale", è prevista l’eventuale nomina di un curatore speciale, «SE MANCA LA PERSONA A CUI SPETTA LA RAPPRESENTANZA O L'ASSISTENZA, E VI SONO RAGIONI DI URGENZA», che rappresenti o assista l’attore, finchè subentra colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.
Ai fini dell’identificazione della domanda, quando un rappresentante (legale o volontario) pone in essere gli atti del processo in vece dell’attore, la parte processuale è pur sempre il rappresentato attore, perché il rappresentante agisce nel processo, facendo valere un diritto altrui (dell’attore) in nome altrui; pertanto, secondo il principio generale del ne bis in idem, il rappresentato attore non potrà proporre nuovamente la stessa domanda (posta in essere dal proprio rappresentante) nei confronti dello stesso convenuto!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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