La Revocazione
La disciplina della revocazione è contenuta negli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile.
Da un punto di vista generale, la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, come la Cassazione e a differenza dell'appello. Infatti la revocazione è proponibile soltanto per i motivi tassativamente elencati all'articolo 395; inoltre, si caratterizza per una prima fase rescindente volta ad accertare il vizio lamentato e per una seconda fase rescissoria, che si svolge sempre dinanzi al giudice della fase rescindente, volta a creare una nuova decisione da sostituire a quella revocata.
Vediamo dunque quali sono i provvedimenti che si possono impugnare con revocazione.
L'articolo 395 dispone che le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione.
In realtà, sono impugnabili per revocazione anche le sentenze di primo grado passate in giudicato e anche provvedimenti che pur non avendo la forma della sentenza hanno un contenuto decisorio. Per quanto riguarda le sentenze della Cassazione, bisogna far riferimento a due articoli: 391 bis, il quale dispone che sono impugnabile le sentenze di Cassazione per errore di fatto; 391 ter, recentemente introdotto con la riforma del 2006, il quale dispone che le sentenze della Cassazione che decidono nel merito, che dunque non rinviano, sono impugnabile anche per i motivi di revocazione straordinaria. Questo perché con la Cassazione rigetta ricorso e in questo caso ciò che conta è la sentenza d'appello e, in questo caso, la revocazione si proporrà contro questa; oppure la Cassazione accoglie ricorso ma rinvia, qualora non decida nel merito quindi, in questo caso, sarà contro la sentenza di rinvio che eventualmente sarà proposta revocazione. [ Vedremo che qualora sia necessario un' istruttoria nel giudizio di revocazione per accertare la sussistenza dei motivi e così via, sorge un problema perché in Cassazione non è possibile un'attività istruttoria; in questo caso la fase rescindente che annulla la sentenza revocata si terrà dinanzi alla Cassazione mentre la fase rescissoria si svolgerà davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. ]
Bisogna inoltre sottolineare come il mezzo di impugnazione “revocazione” può essere ordinario o straordinario.
Si tratta di un mezzo di impugnazione ordinario nel caso in cui si facciano valere i motivi di cui ai numeri 4 e 5; invece, è un mezzo straordinario di impugnazione se si fanno valere i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3, 6
Vediamo nel dettaglio quali sono i motivi di revocazione, ex articolo 395.
Al numero 1) si menziona il cosiddetto dolo revocatorio: si tratta del dolo di una parte a danno dell'altra. Questo è un concetto molto delicato che va posto in relazione con l'articolo 88 c.pc, il quale dispone circa il dovere di lealtà e probità. La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza sostiene che il dolore revocatorio debba essere un vero e proprio raggiro della parte che paralizzi la difesa della controparte; pertanto non si deve trattare di una mera omissione o un'incompleta allegazione di fatti.
Al numero 2) si prevede come motivo di revocazione il fatto che la sentenza si sia basata su prove false. Innanzitutto bisogna ricordare che da questa disposizione è escluso il caso del falso giuramento; nel caso in cui venga prestato falso giuramento e la falsità del giuramento venga scoperta, la parte non può proporre prova contraria né chiedere la revocazione; è possibile solo il risarcimento del danno. La revocazione opera, ad esempio, quando vi sia stata una falsa consulenza tecnica.
Perché sia ammissibile questo motivo di revocazione, la prova deve essere riconosciuta falsa (dalla parte che ha beneficiato della falsa testimonianza) oppure dichiarata falsa con sentenza.
Ovviamente il riconoscimento o la dichiarazione della falsità di una devono avvenire successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ; può però accadere che la prova sia stata dichiarata falsa ma che la parte non lo sappia senza colpa e, per questa ipotesi, è possibile la revocazione anche se la dichiarazione di falsità o riconoscimento della falsità è avvenuto prima della pronuncia.
Al numero 3) si fa riferimento alla scoperta di un documento decisivo per la causa; il legislatore pretende che la parte debba trovarsi nell'impossibilità di proporre in giudizio questo documento decisivo o per forza maggiore o per causa dell'avversario (questo aspetto va coordinato con la disciplina dell'esibizione delle prove; l'articolo 210 prevede che la parte possa chiedere al giudice di ordinare l'esibizione del documento utile per fondare il diritto della parte).
Questo motivo di revocazione non è mai possibile quando questo documento decisivo si trovava presso una depositario pubblico perché in questo caso la parte avrebbe potuto averlo a disposizione e introdurlo nel processo.
In questi tre motivi il vizio è occulto poiché viene scoperto in seguito ad un evento successivo, come ad esempio il dolo.
Il motivo di cui al numero 4) è il primo motivo di revocazione ordinaria e riguarda un errore che risulta dalla sentenza; è importante distinguere quest'errore di fatto che risulta dagli atti o dei documenti della causa dall'errore di giudizio del giudice. L'errore di fatto che, in questo caso, legittima a proporre revocazione è da intendersi come un errore di percezione del giudice.
Il motivo di cui al numero 5) è il secondo motivo di revocazione ordinaria. Si tratta della sentenza contraria alla precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, a meno che il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (ovvero se ha già statuito circa questa situazione). Bisogna però fare un'altra precisazione: se l'eccezione di giudicato è stata sollevata in quella sentenza che ora impugniamo per revocazione e se il giudice non si è pronunciato, non si potrà proporre revocazione bensì il ricorso di Cassazione per omissione di pronuncia.
Cosa succede in questo caso di contrasto della sentenza impugnata con precedente sentenza passata in giudicato...
-se viene proposta revocazione e questa viene accolta, allora la seconda sentenza, cioè quella impugnata, verrà travolta e annullata; la sentenza che rimane in vigore è la prima;
-se non viene proposta revocazione, ci troviamo con una prima sentenza passata in giudicato e una seconda sentenza passata in giudicato; in questo caso prevale la seconda perché abbiamo due atti entrambi validi e come regola generale si applica l'atto posteriore.
Se propongo revocazione contro una sentenza perché assumo che sia contraria ad una precedente passata in giudicato, e se viene accolta la revocazione, la seconda muore e vive la prima; se invece non propongo revocazione e pertanto abbiamo due giudicati contrastanti la seconda sopravvive perché perfettamente valida, passata in giudicato e posteriore nel tempo alla prima perfettamente valida e passata in giudicato.
L'ultimo motivo di revocazione straordinario che va associato ai primi tre motivi è il dolo del giudice; ovviamente non si tratta di un dolo affermato dalla parte ma questo dolo deve essere accertato con sentenza passata in giudicato. Tuttavia questo motivo di revocazione non è mai stato proposto.
Una volta visti i motivi della revocazione, dobbiamo vedere quali siano i termini per proporre la revocazione.
Nel caso di revocazione ordinaria, in questo caso la decorrenza del termine ha un dies a quo certo e si tratta di 30 giorni dalla notificazione o sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
nel caso di revocazione straordinaria, il termine ha un dies a quo incerto: rimane comunque il termine di 30 giorni dalla scoperta di questo evento, ad esempio del dolo o della falsa prova.
Vediamo in che modo la revocazione concorre con gli altri mezzi di impugnazione.
Revocazione ed appello. (art. 396.1) - Abbiamo detto che sono impugnabili per revocazione le sentenze pronunciate in appello oppure in unico grado, ma anche le sentenze in primo grado passata in giudicato.
In quest'ultimo caso però, ossia quando sia una sentenza in primo grado passata in giudicato, la conoscenza del vizio deve verificarsi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, quindi dopo che il termine per l'appello è scaduto, altrimenti si dovrà propor appello il quale è un mezzo a critica libera e pertanto assorbe i motivi dell'impugnazione. Se non è scaduto il termine per l'appello, il soggetto proponendo appello avrà tutti i modi per far valere quei vizi che eventualmente farebbe valere con la revocazione.
Questo è ciò che dispone l'articolo 396, relativo appunto alla concorrenza tra revocazione ed appello.
(art. 396.2) - Però può accadere che l'evento che dà luogo alla revocazione sia conosciuto dalla parte in pendenza dei termini per appellare; questo vuol dire che c'è già stata la sentenza di primo grado e siamo nel momento in cui occorrono i termini per proporre appello. In questo caso, il legislatore ha previsto che sia inutile costringere la parte a proporre revocazione, pertanto allunga i termini per l'appello di 30 giorni, ossia quei giorni a cui il soggetto avrebbe avuto diritto per proporre la revocazione. In questo modo se il motivo per cui si vuole proporre revocazione viene ad essere durante la ricorrenza dei termini per l'appello, il soggetto può proporre appello e avrà diritto al prolungamento dei termini per l'appello, se necessario, di 30 giorni. Così dispone l'articolo 396 comma secondo.
Per concludere si può dunque dire che non c'è mai concorrenza tra appello e revocazione: o si può proporre appello o si può proporre revocazione.
Revocazione e ricorso per Cassazione. Questi due mezzi di impugnazione possono concorrere: infatti, la stessa sentenza può essere contemporaneamente soggetta tanto a revocazione quanto a cassazione.
Entrambi i mezzi di impugnazione sono a critica vincolata, quindi ciò che si può far valere con la revocazione non si può far valere con la cassazione, e viceversa.
Pertanto si può verificare la contemporanea pendenza di questi due mezzi di impugnazione: consideriamo l'articolo 398, ultimo comma, che regola la coesistenza di questi due mezzi di impugnazione. L'articolo dispone che la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso in cassazione; inoltre se viene proposta la revocazione ed è già stato proposto il ricorso in cassazione, il procedimento in cassazione non è sospeso. Tuttavia, pur non essendo obbligatoria questa sospensione, il giudice della revocazione può sospendere il giudizio in cassazione nel caso in cui ritenga la revocazione manifestamente infondata.
[si sospende il giudizio in cassazione e non la revocazione perché la revocazione ha a che vedere con la questio facti, con problemi di fatto e un'ingiustizia sostanziale della sentenza, anteriore alla questio iuris, ossia alla legittimità].
Questo si tratta dell'unico caso in cui il giudice della revocazione può sospendere il processo davanti ad un altro giudice, quello della cassazione. Di solito la sospensione viene disposta per il proprio processo.
Abbiamo poi un caso di revocazione del pubblico ministero, regolato dall'articolo 397.
questa revocazione del pubblico ministero può essere proposta in due ipotesi:
-quando pubblico ministero non è stato chiamato a partecipare al processo ma il suo intervento era obbligatoria ex articolo 70;
-quando la sentenza è frutto della collusione delle parti per frodare la legge, quindi questo vuol dire che siamo in un campo di diritti indisponibili, nel campo dell'interesse pubblico.
Per esempio, prima dell'approvazione della legge sul divorzio, molti sono stati casi di proposizione di revocazione da parte del pubblico ministero contro sentenze di annullamento del matrimonio che erano state effetto della collusione dei coniugi, i quali non avendo a disposizione l'istituto del divorzio per sciogliere gli effetti del matrimonio, con la sentenza che ottenevano lo stesso risultato.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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