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Il procedimento di revocazione



La domanda si propone con citazione. Questo è ciò che dispone il legislatore; comunemente però si ritiene che nei casi di processi a rito speciale la domanda profonda con ricorso.
La domanda fa proposta allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre,la citazione, a pena di inammissibilità, deve contenere anche il motivo della revocazione e, in caso di revocazione straordinaria, dovrà contenere le prove relative al dies a quo, quindi le prove relative alla scoperta del dolo ecc, e anche il momento in cui è incominciato a decorrere il termine quindi dovrà approvare che e venuta a conoscenza di quell'evento in quella certa data.
L'attore dovrà quindi depositare in cancelleria la citazione e dovrà costituirsi entro 20 giorni dalla notificazione a pena di improcedibilità; per tutto il resto valgono le stesse norme del processo che si svolge davanti a quel giudice.
Vediamo quali sono le possibili pronunce del giudice della revocazione...
Possiamo avere delle pronunce in rito: ad esempio delle pronunce di inammissibilità, improcedibilità;
Possiamo avere delle pronuncia nel merito: quindi o rigetto della revocazione (in questo caso la sentenza impugnata manterrà i suoi effetti) o l'accoglimento della revocazione (che comporta da un lato, l'annullamento della sentenza impugnata e dall'altro rende necessaria un'altra sentenza che si sostituisca a quelle impugnata per revocazione). In questo caso, quando c'è l'accoglimento, quindi abbiamo fase rescindente e fase rescissoria; la fase rescissoria, ossia quella di sostituzione, può avvenire nello stesso provvedimento con cui è stata pronunciata la fase rescindente che annullava, nel caso in cui l'istruttoria svolta nella fase rescindente sia sufficiente anche per risolvere la fase rescissoria.
Se invece, ex l'articolo 402.2, il giudice alle prove sufficienti per annullare la sentenza impugnata ma non per sostituirla allora pronuncia con sentenza la revocazione della sentenza impugnata e con ordinanza rimette le parti per l'assunzione dei mezzi di prova necessari alla fase rescissoria.
Una cosa importante da sottolineare: poniamo il caso in cui siamo di fronte alla sentenza sostitutiva della prima impugnata per revocazione. Questa sentenza può essere impugnata con tutti i mezzi di impugnazione cui era soggetta la sentenza che ormai non esiste più; però non può essere soggetta a nuova revocazione. Molti studiosi mettere in dubbio la costituzionalità di questa norma perché potrebbe accadere di avere un motivo di revocazione da far valere anche contro questa nuova sentenza.
Inoltre, se c'è stato il rigetto della revocazione in questo caso c'è sempre la possibilità contro quella sentenza che si era impugnata per revocazione ma che per revocazione era stata rigettata di proporre la revocazione per un altro motivo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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