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L'intervento di terzi



Vi ricordate che l'intervento può essere volontario o coatto. Noi abbiamo visto nella prima parte del corso quali sono le nozioni dei vari tipi di intervento, avevamo forse anche anticipato le modalità. Per quanto concerne l'intervento volontario, l'art. 268 c.p.c. ci dice: “l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”. Quindi questo intervento volontario nel processo di cognizione ordinario è rigoroso qui il legislatore oppure procede con una certa ampiezza? Procede con una certa ampiezza perché arriviamo sino al passaggio della causa alla fase decisoria. Però quest'ampiezza del legislatore è un po' corretta dal 2° comma che ci dice che si l'intervento può aver luogo fino a questo momento ma il terzo non può però compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte. Ciò vuol dire che può intervenire successivamente ma deve accettare il processo nello stato in cui si trova; quindi non può porre in essere delle attività che ormai sono precluse alle parti a meno che sia un terzo particolare, più precisamente quello che interviene “volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. C'è sempre questa figura che compare più volte del litisconsorzio necessario, qualora sia stato pretermesso può intervenire sino al passaggio della causa in decisione (vedremo che può anche intervenire nel giudizio d'appello) e lui non incontra queste barriere preclusive proprio perché è una parte necessaria del processo. Diverso invece per gli altri tipi di intervento che vi ricordate cono dei soggetti che possono anche far valere in un altro processo il loro diritto e quindi è una loro scelta, intervengono quando ormai il processo è a un certo punto del suo svolgimento però devono accettare lo stato in cui si trovano.
Per quanto riguarda l'intervento coatto può essere su istanza di parte o per ordine del giudice. Vi ricordate che abbiamo già visto nella seconda parte del nostro corso qual è la barriera, il termine entro il quale il convenuto può chiamare in causa il terzo e lo può fare l'attore? Il convenuto nella comparsa di risposta deve dichiarare la sua intenzione di chiamare in causa il terzo e il 2° comma dell'art. 269 c.p.c. “deve anche chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis”. Quali sono questi termini? Sono i termini che devono essere assegnati dall'attore al convenuto per predisporre le sue difese. Gli sessi termini devono essere dati anche al terzo. Naturalmente la chiamata di un terzo allunga i tempi del processo. Questo per il convenuto. L'attore vi ricordate? Nella prima udienza. Però a differenza del convenuto che ha un diritto di chiamare in causa il terzo, l'attore invece deve essere autorizzato dal giudice e sarà autorizzato solo quando l'esigenza di chiamare in causa il terzo sarà sorta dalle difese del convenuto. Questo lo dice il 3° comma dell'art. 269 c.p.c. che riprende la norma che noi abbiamo già visto l'art. 183. In questo caso è il giudice siccome è lui che autorizza, fissa la nuova udienza allo scopo di consentire la costituzione (? Non si capisce se dice costituzione sibila) del terzo sempre nel rispetto dei termini del 163 bis c.p.c.
L'intervento coatto per ordine del giudice. Questo incontrerà una barriera preclusiva temporale? No!! Ricordiamoci sempre che comunque questa è una chiamata del terzo che viene un po' interpretata in modo restrittivo, ma sono casi eccezionali nei quali l'ordine di chiamare il terzo viene pronunciato dal giudice. Qui però ci dice l'art. 270 c.p.c. che questa chiamata può essere ordinata in ogni momento. Cosa succede se nessuna delle parti provvede a chiamare in causa il terzo? Noi abbiamo visto cosa succede nel caso di litisconsorzio necessario che il giudice ordina l'integrazione del contradditorio se nessuna della parti ottempera, si ha la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione. Qui il legislatore è un po' meno severo prevede solo la cancellazione della causa dal ruolo, quindi il processo potrà essere riassunto. Tutto questo per quanto concerne l'intervento.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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