La disciplina CPC del procedimento probatorio di esibizione dei mezzi di prova (specialmente) documentali
Se il documento, rilevante per provare i fatti allegati alla pretesa di una parte processuale, non è nella sua disponibilità (o perché non ne è in possesso, o perché non ha un diritto sostanziale su di esso, cioè non ne è proprietario), ma è nella disponibilità della controparte ovvero del terzo, quale soluzione legislativa di favor nei confronti di parte processuale titolare di tale pretesa altrimenti non provabile, ella può chiedere al giudice a quo che ordini l'esibizione di tale documento a sé favorevole - e sfavorevole alla controparte che lo detiene -, qualora sia a conoscenza della sua esistenza.
In particolare, EX ART. 210.1 CPC, rubricato “Ordine di esibizione alla parte o al terzo”, è stabilito che «NEGLI STESSI LIMITI ENTRO I QUALI PUÒ ESSERE ORDINATA A NORMA DELL'ARTICOLO 118 L'ISPEZIONE DI COSE IN POSSESSO DI UNA PARTE O DI UN TERZO (per ricavarne elementi di prova) [In particolare, quali presupposti dell'ordine di esibizione comune all'ordine di ispezione, EX ART. 118.1 CPC è stabilito «[…] CHE APPAIONO INDISPENSABILI PER CONOSCERE I FATTI DELLA CAUSA, PURCHÉ CIÒ POSSA COMPIERSI SENZA GRAVE DANNO PER LA PARTE O PER IL TERZO, E SENZA COSTRINGERLI A VIOLARE UNO DEI SEGRETI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 351 E 352 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (quali vecchie norme CPP, ora sostituite da ARTT. 200, 201 E 202 CPP, rispettivamente inerenti le ipotesi di segreto professionale, segreto d'ufficio e segreto di Stato)»], IL GIUDICE ISTRUTTORE, SU ISTANZA DI PARTE [quale ulteriore presupposto dell'ordine di esibizione, che, quindi, ne esclude a priori la disposizione d'ufficio da parte del giudice a quo. In particolare, quale conseguenza logica del fatto che l'istanza di esibizione può essere proposta al giudice a quo solo se si è conoscenza dell'esistenza del documento che ne è oggetto, EX ART. 94 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC è stabilito che «L'ISTANZA DI ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO O DI UNA COSA IN POSSESSO DI UNA PARTE O DI UN TERZO DEVE CONTENERE LA SPECIFICA INDICAZIONE (della classe) DEL DOCUMENTO O DELLA COSA E, QUANDO È NECESSARIO, L'OFFERTA DELLA PROVA CHE LA PARTE O IL TERZO LI POSSIEDE»: in base a questa disposizione normativa, la giurisprudenza afferma che l'istanza di esibizione non può essere utilizzata a fini esplorativi, motivo per cui il suo contenuto non può essere l'ordine di esibizione di tutti i documenti, a disposizione della controparte o del terzo, rilevanti per la causa! Quindi, è da chiarire che taluni ordinamenti, tra cui quello inglese, sono molto più a favore dell'esibizione di documenti rispetto a quello italiano, poiché ivi sussiste un obbligo generale in capo a ciascuna parte processuale di produrre/esibire tutti i documenti in suo possesso, sià a sé favorevoli, sia a sé sfavorevoli], PUÒ ORDINARE ALL'ALTRA PARTE O A UN TERZO DI ESIBIRE IN GIUDIZIO UN DOCUMENTO O ALTRA COSA (a sé sfavorevole e favorevole alla parte richiedente) DI CUI RITENGA NECESSARIA L'ACQUISIZIONE AL PROCESSO». Quale novità legislativa introdotta nel CPC del 1942, l'ordine di esibizione di documenti è stato accolto con una certa diffidenza: secondo posizione dottrinale ormai superata, esso è possibile solo quando chi propone tale istanza di esibizione ha un diritto sostanziale sul documento; al contrario, oggi, secondo la giurisprudenza, tale istanza di esibizione può sempre essere accolta, purché il documento oggetto di esibizione sia effettivamente utile a provare i fatti allegati alla pretesa del richiedente.
Inoltre, EX ART. 210.2 CPC è stabilito che «NELL'ORDINARE L'ESIBIZIONE, IL GIUDICE DÀ I PROVVEDIMENTI OPPORTUNI CIRCA IL TEMPO, IL LUOGO E IL MODO DELL'ESIBIZIONE»; allo stesso tempo, se l'esibizione è ordinata nei confronti di un terzo, egli può anche essere citato in giudizio.
Se non viene adempiuto l'ordine di esibizione del documento ed esso è rivolto alla controparte, da questo inadempimento si possono ricavare argomenti di prova; infatti, EX ART. 116.2 CPC è stabilito che «IL GIUDICE PUÒ DESUMERE ARGOMENTI DI PROVA […], IN GENERALE, DAL CONTEGNO DELLE PARTI STESSE NEL PROCESSO».
Al contrario, se non viene adempiuto l'ordine di esibizione del documento ed esso è rivolto al terzo, secondo parte della dottrina è applicabile estensivamente la pena pecuniaria prevista per la mancata ottemperanza all'ordine di ispezione EX ART. 118.3 CPC e, allo stesso tempo, secondo una netta minoranza della dottrina, così come l'ordine di ispezione su cose e/o luoghi è coattivo, lo è anche l'ordine di esibizione.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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