Skip to content

La disciplina CC e CPC del mezzo di prova costituendo della confessione



Quale definizione di confessione - nota nel linguaggio comune -, EX ART. 2730.1 CC è stabilito che «LA CONFESSIONE È LA DICHIARAZIONE CHE UNA PARTE FA DELLA VERITÀ DI FATTI AD ESSA SFAVOREVOLI E FAVOREVOLI ALL'ALTRA PARTE»; inoltre, EX ART. 2730. 2 CC è stabilito che «LA CONFESSIONE È GIUDIZIALE [Quale nozione tautologica, EX ART. 2733. 1 CC è stabilito che «É GIUDIZIALE LA CONFESSIONE RESA IN GIUDIZIO», in modo spontaneo, o provocata previo interrogatorio formale. Quale efficacia di tale dichiarazione confessoria, EX ART. 2733. 2 CC è stabilito che «ESSA FORMA PIENA PROVA (cioè ha efficacia di prova legale e, quindi, il giudice è vincolato a ritenere come veri i fatti dichiarati, quale eccezione alla valutazione discrezionale con prudente apprezzamento dell'attendibilità del mezzo di prova da parte del giudice a quo EX ART. 116.1 CPC) CONTRO COLUI CHE L'HA FATTA, PURCHÉ NON VERTA SU FATTI RELATIVI A DIRITTI NON DISPONIBILI (cioè solo se ha ad oggetto fatti relativi a diritti disponibili)»; tuttavia, quale ipotesi eccezionale, concorde con la valutazione discrezionale del mezzo di prova da parte del giudice a quo EX ART. 116.1 CPC, EX ART. 2733.3 CC è stabilito che «IN CASO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO, LA CONFESSIONE RESA DA ALCUNI SOLTANTO DEI LITISCONSORTI È LIBERAMENTE APPREZZATA DAL GIUDICE»] O STRAGIUDIZIALE [Quale efficacia della confessione compiuta fuori dal processo, EX ART. 2735.1 CC è stabilito che «LA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE FATTA ALLA (contro-) PARTE O A CHI LA RAPPRESENTA HA LA STESSA EFFICACIA PROBATORIA DI QUELLA GIUDIZIALE (cioè ha efficacia di prova legale). SE È FATTA A UN TERZO O SE È CONTENUTA IN UN TESTAMENTO, È LIBERAMENTE APPREZZATA DAL GIUDICE». Inoltre, EX ART. 2735.2 CC è stabilito che «LA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE NON PUÒ PROVARSI PER TESTIMONI, SE VERTE SU UN OGGETTO PER IL QUALE LA PROVA TESTIMONIALE NON È AMMESSA DALLA LEGGE»]».
Diversamente dalla confessione, che, salvo le eccezioni di cui si è appena detto, ha efficacia di prova legale/di piena prova, le dichiarazioni a sé favorevoli rese dalla parte non hanno mai efficacia di prova legale, salvo quelle rese in sede di c. d. giuramento decisorio.
Quale c. d. principio di inscindibilità della confessione - che è una scelta legislativa alquanto opinabile -, EX ART. 2734 C. C., rubricato “Dichiarazioni aggiunte alla confessione”, è stabilito che «QUANDO ALLA DICHIARAZIONE INDICATA DALL'ART. 2730 (che è sfavorevole alla parte dichiarante) SI ACCOMPAGNA QUELLA (favorevole alla stessa parte dichiarante) DI ALTRI FATTI O CIRCOSTANZE TENDENTI A INFIRMARE L'EFFICACIA DEL FATTO CONFESSATO OVVERO A MODIFICARNE O A ESTINGUERNE GLI EFFETTI, LE DICHIARAZIONI (favorevoli + sfavorevoli) FANNO PIENA PROVA (cioè hanno efficacia di prova legale) NELLA LORO INTEGRITÀ SE L'ALTRA PARTE NON CONTESTA LA VERITÀ DEI FATTI O DELLE CIRCOSTANZE AGGIUNTE. IN CASO DI CONTESTAZIONE, È RIMESSO AL GIUDICE DI APPREZZARE, SECONDO LE CIRCOSTANZE, L'EFFICACIA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI (cioè le dichiarazioni favorevoli + quelle sfavorevoli hanno efficacia di prova liberamente valutabile EX ART. 116.1 CPC)».
ESEMPIO: Nel caso in cui il convenuto confessi - quale fatto a sé sfavorevole - che gli è stata data a mutuo dall'attore la somma di denaro oggetto del contenzioso, ma, allo stesso tempo, affermi - quale circostanza a sé favorevole -anche di aver provveduto al pagamento della stessa, il giudice a quo non può scindere l'efficacia della dichiarazione sfavorevole da quella della dichiarazione favorevole al convenuto stesso. Di conseguenza, se l'attore non le contesta, nella loro integrità le due dichiarazioni hanno efficacia di prova legale; altrimenti, se l'attore le contesta, è il giudice a valutare discrezionalmente l'affidabilità di tale mezzo di prova nel suo complesso EX ART. 116.1 CPC.
EX ART. 2731 C. C., rubricato “Capacità richiesta per la confessione”, è stabilito che «LA CONFESSIONE NON È EFFICACE SE NON PROVIENE DA PERSONA CAPACE DI DISPORRE DEL DIRITTO (cioè proviene da un soggetto privo di capacità processuale), A CUI I FATTI CONFESSATI SI RIFERISCONO. QUALORA SIA RESA DA UN RAPPRESENTANTE (legale), È EFFICACE SOLO SE FATTA ENTRO I LIMITI E NEI MODI IN CUI QUESTI VINCOLA IL RAPPRESENTATO».
EX ART. 2732 C. C., rubricato “Revoca della confessione”, è stabilito che «LA CONFESSIONE NON PUÒ ESSERE REVOCATA, SE NON SI PROVA CHE È STATA DETERMINATA DA ERRORE DI FATTO O (è stata estorta - con -) DA VIOLENZA».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.