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LA RESPONSABILITÀ DA FATTI LECITI


Si discute se si possa concepire nell’ordinamento internazionale una responsabilità oggettiva (relativa o assoluta), ossia derivante da danni causati da atti leciti. E’ il caso di attività particolarmente pericolose o inquinanti (nucleari, chimiche). Se, alla libertà di porre in essere una qualsiasi attività, corrisponda poi un regime di responsabilità per i danni che l’attività pericolosa procuri ad altri Stati. In ogni caso, non è possibile stabilire se la responsabilità derivi da atto lecito, oppure da una norma che impone di non causare danni ad altri con attività pericolose. Non sembra per ora che il diritto internazionale generale conosca forme così sofisticate di responsabilità, ispirate ai principi di solidarietà. Diversa la disciplina nel regime pattizio; ad esempio, per la Convenzione sui danni causati da oggetti spaziali (1972), lo Stato di lancio risponde dei danni causati da aeromobili in volo, anche se si verificano senza sua colpa e anche se provasse che l’evento si è verificato per cause estranee e inevitabili; la stessa norma prevede la responsabilità dello Stato anche per lanci non effettuati da suoi organi, ma da altri soggetti dal suo territorio o da area sottoposta alla sua sovranità. Appare evidente che in questi casi si tratta di responsabilità da attività lecita.
Altri casi che si è soliti invocare, di fatto rispondono al principio dell’obbligo dello Stato di impedire usi nocivi del proprio territorio e quindi non si prestano a provare la responsabilità senza illecito. Simili risultati vengono dai lavori della Commissione di diritto internazionale dell’Onu sulla responsabilità per danni derivanti da attività non vietate dal diritto internazionale. La Commissione elenca in proposito una serie di usi nocivi del territorio.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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