Jean Domat, criminalista dimenticato
Amico di Blaise Pascal e convinto praticante del Giansenismo, a partire dalla cultura giuridica francese ottocentesca in poi, Jean Domat (Clermont-Ferrand 1625 †Parigi 1696) è unanimamente considerato il maggiore civilista francese del XVII secolo e, per questo motivo, il più autorevole ispiratore del Code Napoléon; tra il 1689 ed il 1694, infatti, ispirato dal contemporaneo programma leibniziano di riordino della legislazione germanica e, più in generale, dall’exemplum del diritto romano classico, il giureconsulto alvergnate ebbe il merito di elaborare “Les Loix Civiles dans leur ordre naturel”, un riassetto sistematico e razionale del diritto nazionale, che ne superava la particolaristica disomogeneità di vigenza territoriale e di obbligatorietà.
Lo stereototipo del Domat civilista, riferimento ideale nella storia della scienza giuridica civilista europea, ha finito per mettere nell’ombra il suo pensiero criminalistico, tratteggiato nella sua opera postuma ed incompleta “Le Droit Public”, seconda parte delle più celebri “Loix Civiles”; questa riduzione esegetica dell’opera giuridica domatiana ha due principali motivazioni:
A. INTENTO CELEBRATIVO DEL CODE NAPOLÉON: Vasta letteratura agiografica prodotta dai pratici del diritto giuspositivistico, che ha condizionato anche gli interpreti domatiani filosoficamente più avveduti;
B. LIMITATO SPAZIO RISERVATO DALL’ALVERGNATE AI TEMI DEL CRIMINE E DELLA PENA: Prefazione e primo titolo del Libro III dell’opera “Le Droit Public” .
Di conseguenza, secondo gli storici del diritto più accreditati, tra cui lo stesso G. Tarello, per molti aspetti fondamentale per la ricostruzione dell’opera dell’alvergnate, il pensiero criminalistico domatiano è irrilevante ai fini dell’evoluzione del concetto di penalità nell’epoca moderna, riducendosi quindi a riproporre schemi tipici della filosofia del diritto penale classico .
XVII SECOLO: PERIODO DI KUHNIANA SCIENZA RIVOLUZIONARIA ≈ AMBIVALENZA DELLA PENALITÀ DOMATIANA [SECONDO IL PROF.RE SARZOTTI, IN DOMAT CONVIVONO CONCEZIONI GIURIDICHE DEL PARADIGMA PRE-MODERNO (LA VILLEYANA “FILOSOFIA PENALE DEL DIRITTO NATURALE CLASSICO”) E CONCEZIONI GIURIDICHE ANTICIPATRICI DELL’INNOVATIVO PARADIGMA GIUSPOSITIVISTICO (LA FOUCAULTIANA “SOCIETÀ DISCIPLINARE”)]
In particolare, secondo il prof.re Sarzotti, il giureconsulto di Clermont percepisce la necessità di superare la tradizionale formazione giuridica anche a lui impartita, per cui l’attività politica d’ancien régime è sottoposta al modello giurisdizionalista (Orientamento politico-giuridico volto alla soluzione ragionevole ed equa di conflitti di interesse, attraverso una negoziazione di natura privatistica, che rappresenta l’attuazione della concezione medioevale di Giustizia ≈ Natura ≈ Dio); quindi, pur non pervenendo pienamente all’illuminismo penale settecentesco, percepisce, con straordinaria intuizione, il futuro e secolare avvento della già citata “Società disciplinare” (Caratteristica del potere sovrano della prima modernità, che, reagendo alla diffusa propensione al disordine che percorre la realtà sociale che succede al feudalesimo, applica il monito unidirezionale «sorvegliare e punire», all’epoca specifico dell’attività delle carceri, a tutte le nuove istituzioni, compresi gli ospedali, le scuole, le fabbriche).
Continua a leggere:
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.
Forse potrebbe interessarti:
Il concetto di giustizia giuridica in Sant'Agostino
Questa tesi mostra la volontà di Agostino di avere discusso in materia di filosofia del diritto.