La disciplina del nome di famiglia in Spagna
La secolare tradizione spagnola, invece, ritiene che il cognomi dei figlio sia costituito da entrambi i nomi di famiglia dei genitori, prima quello del padre e poi quello della madre; anche questa regola consuetudinaria, comunque, fa sì che il cognome che prevale sia sempre quello del padre, perché, oltre alla motivazione sopra citata, ai figli si trasmetterà solo questo, pur di evitare l’indefinitezza del doppio cognome.
Per ovviare a questa discriminazione, nel 1981 è stato stabilito che il figlio, al raggiungimento della maggiore età, potrà richiedere la modifica dell’ordine dei due cognomi.
Un altro caso interessante, a questo proposito, è stato risolto il 2 ottobre del 2003 presso la Corte di giustizia europea.
Era stato posta, infatti, la causa del cittadino spagnolo Garcia Avello, sposato con la moglie belga Weber e residente in Belgio; nati due figli, gli uffici dell’anagrafe in Belgio avevano trascritto come loro cognome Garcia Avello, mentre i coniugi giudicavano opportuno che lo stesso fosse Garcia Weber, secondo la sopra citata tradizione spagnola.
La Corte di giustizia europea, quale ultimo stadio dell’avanzamento del ricorso, ha ritenuto che, in base alla normativa comunitaria, debba essere consentito ai figli, dotati di cittadinanza di due Stati membri e risiedenti in uno dei due Stati membri, di portare il cognome di cui sarebbero titolari, in forza del diritto vigente nell’altro Paese. Per pronunciare questa sentenza, la Corte si è appellata agli ARTT.12 e 17 del TCE, che riguardano il divieto di discriminazione in base alla nazionalità ed il diritto alla cittadinanza europea.
Senza dubbio, queste fonti, cui si è attinto per risolvere il caso, dimostrano che il problema del nome di famiglia va sempre più inteso quale un’armonizzazione di disciplina negli Stati europei e, più nello specifico, in quelli appartenenti all’Unione Europea. In linea generale, sembra che la tendenza sia di superare l’obbligo di patrilinearità, perché contrario al principio della parità dei coniugi, ma non solo; assume, infatti, un rilievo sempre più accentuato il diritto di scelta del figlio, in modo autonomo se maggiorenne, o attraverso i suoi genitori se minorenne.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Sistemi Giuridici Comparati
- Docente: Palici Di Suni
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