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Lo scioglimento della società


Prima di tutto le cause di scioglimento. Qui troviamo un'elencazione delle cause di scioglimento che sono previste dal legislatore. Sostanzialmente queste cause sono le medesime sia per le società di capitali sia per le srl.
Una volta che è intervenuta una causa di scioglimento scattano alcuni obblighi da parte degli amministratori. Precisamente scattano una serie di obblighi positivi e una serie di obblighi negativi. Immaginiamo una causa di scioglimento causata da perdita integrale capitale sociale o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Altra causa di scioglimento può derivare direttamente da una decisione dell'assemblea. Oppure può intervenire uno scioglimento in caso di dissidio insanabile dei soci che impedisca all'assemblea di operare. In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori debbano (obblighi positivi) accertarla e provvedere alla pubblicità al registro delle imprese di questa dichiarazione.
Ci sono poi delle cause di scioglimento la cui operatività è più complessa. Proprio la perdita del capitale sociale. Qui in realtà la perdita del capitale sociale è causa di scioglimento se non esiste una contromisura perchè in caso di perdita del capitale sociale i soci potrebbero deliberare un aumento del capitale sociale oppure una trasformazione della società con capitale sociale minore o senza capitale sociale.
Il primo obbligo positivo precedentemente citato non occorre laddove l'accertamento non sia necessario. Pensiamo al caso in cui c'è una delibera dell'assemblea che metta in scioglimento la società.
Secondo obbligo di carattere positivo è la convocazione dell'assemblea perchè adotti i necessari provvedimenti.
Che cosa non debbono fare (obbligo negativo) gli amministratori? Qui abbiamo una duplice novità molto importante.
Nel sistema anteriore gli amministratori era inibito compiere nuove operazioni. Se avessero compiuto nuove operazioni rispondevano delle obbligazioni nascenti. Non c'era una responsabilità per malagestio ma c'era una responsabilità per le obbligazioni nascenti dalle nuove azioni. Oggi il Legislatore ha adottato una nuova norma dal contenuto diverso. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al passaggio di consegna ai liquidatori e quindi nel periodo intermedio in cui i liquidatori conservano la gestione della società, gli amministratori conservano i poteri di gestire la società però ai soli fini della conservazione, dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Mentre prima il legislatore diceva “no” a nuove operazioni, oggi il legislatore dice “si” a continuare la gestione ma deve essere una gestione conservativa ovvero una gestione diretta poi a facilitare la liquidazione della società. Se violano questo divieto e se pongono in essere atti di gestione non qualificate come conservativa, gli amministratori sono non responsabili delle obbligazioni che derivano da questi atti ma sono responsabili per atti di malagestia ovvero per responsabilità per danni.
Allora vediamo con qualche esempio di chiarire le differenze.
Divieto di nuova operazione: cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che se la società svolge un'attività produttiva non può acquisire nuovi ordini. Interviene la cessazione dell'attività operativa e interviene la causa di scioglimento quindi io amministratori debbo fermarmi e non posso compiere nuove operazioni ma tuttavia debbo porre in essere le operazioni in corso. E' un cotro senso. Il legislatore è intervenuto dicendo che il discorso non è nuovi ordini no e operazioni in corso si. Il discorso è “si” ad una gestione puramente conservativa. Per cui oggi gli amministratori possono acquisire nuovi ordini ma se i nuovi ordini sostanzialmente sono diretti a smaltire il magazzino. Hanno quindi una funzione conservativa ovvero una funzione diretta a consentire una liquidazione della società.
La fase successiva vede come protagonista l'assemblea. L'assemblea che ha dei compiti descritti in modo efficace da parte del legislatore. L'assemblea prima di tutto determina il numero dei liquidatori. Inoltre fissa i criteri di liquidazione prevedendo ad esempio se i liquidatori debbano vendere i beni unitariamente oppure se venderli in blocco.
Tra i poteri che possono essere attribuiti ai liquidatori con deliberazione espressa dall'assemblea c'è l'esercizio provvisorio. Esercizio provvisorio dell'intera azienda in funzione del miglior realizzo della liquidazione. Quindi l'assemblea può consentire ai liquidatori di continuare l'attività d'impresa, anche di andare al di là della gestione puramente conservativa, purchè questa continuazione dell'attività d'impresa sia funzionale alla liquidazione. L'esercizio provvisorio è un qualche cosa di più rispetto ai casi visti prima. Questo consente di continuare l'attività di impresa come prima per esempio nella prospettiva di cedere un'azienda funzionante e quindi che conserva l'avviamento.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Andrea Balla
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