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Il presupposto dell’IVA e gli indici di capacità contributiva da essa colpiti


Nella disciplina iva, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’ esercizio di imprese o di arti e professioni (nonché alle importazioni), si parla di operazioni imponibili. Tuttavia il soggetto che calcola l’"iva a debito" nella determinazione periodica, si rivale di tale imposta sul cliente, il quale se l’ha acquistata nell’esercizio di impresa, arte e professione, ha il diritto di detrarla come "iva a credito" nella sua liquidazione periodica. Dunque l’ iva grava sull’ultimo anello della catena cioè il consumatore finale , ilquale non può detrarla. Di fronte a tale scissione fra soggetto passivo obbligato e soggetto depauperato dall’imposta mediante rapporto interno di rivalsa, la dottrina non ha ancora raggiunto  conclusioni. Secondo il diritto comunitario l’ iva deve essere un‘ imposta generale sul consumo di beni e servizi ,perciò la disciplina italiana prevede la traslazione giuridica dell’ imposta sul consumatore finale, nonché adeguati rimedi per il cedente o prestatore di servizi nell’ipotesi di impossibile o infruttuoso esercizio della rivalsa. Inoltre vi sarebbe un contrasto con gli Articoli 53 e 3 e della Costituzione, individuato l’indice di capacità contributiva nel consumo di beni o servizi, non apprestasse gli strumenti giuridici (rivalsa, privilegi) idonei alla realizzazione di tale funzione. Le ipotesi ricostruttive in tema iva sono due:
La prima vede nell’iva un’imposta generale sui consumi
La seconda svaluta la rivalsa e ed enfatizza gli effetti giuridici, dunque la giustificazione finale del tributo risiede nel tassare il consumo e neutralizzare il prelievo nelle fasi precedenti. Dunque i versamenti nel ciclo produttivo e distributivo non sono altro che acconti dell’imposta dovuta al di fuori di tale ciclo.
Dunque bisogna distinguere fra l’iva come obbligazione anticipatoria periodica e neutrale, in quanto i soggetti passivi riscuotono il tributo per conto dello Stato, e l’iva che ha come presupposto di fatto le singole operazioni imponibili di acquisto poste in essere da un "non soggetto iva", il quale soggiace alla rivalsa ma non ha diritto alla detrazione. L’iva come obbligazione definitiva è una imposta istantanea, che colpisce ogni "singola " operazione imponibile. Tale debito è assolto a mezzo del rapporto giuridico di rivalsa, che intercorre tra "soggetto iva" e consumatore finale. Nonostante ciò restano da spiegare le deviazioni da questo schema, in particolare i limiti alla detrazione dell’iva sugli acquisti per i soggetti iva che effettuano operazioni esenti. In realtà tali limiti derivano da esigenze di gettito e quindi dalla volontà di non perder il gettito legato agli acquisti di beni e servizi impiegati per le operazioni esenti. In ogni caso far gravare l’imposta su soggetti diversi dai consumatori finali, per esigenze di "cassa" risulta incostituzionale per violazione dell’Articolo 3 della Costituzione.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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