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L'operazione rilevante ai fini iva: le prestazioni di servizi


Il legislatore non definisce il concetto di prestazione, bensì le fonti dell’obbligo di eseguirla. L’ art. 3, d.p.r. 633 si riferisce alle prestazioni verso corrispettivo dipendenti da una serie di contratti, e comunque da una serie di obbligazioni di fare, non fare,e permettere, qualunque ne sia la fonte. Dunque l’essenza del concetto si risolve nell’esecuzione di un obbligo che non sia di dare, a fronte di un corrispettivo. Il requisito della corrispettività è soddisfatto quando vi sia una controprestazione, ossia un vantaggio economicamente valutabile per il prestatore e che giustifichi il servizio. Inoltre l’ art. 3 comma 3, d.p.r 633 rende rilevanti anche le prestazioni di valore superiore a lire 50000, effettuate da imprenditori per uso personale o famigliare, ovvero a titolo gratuito per finalità estranee all’ esercizio dell’ impresa, purché sia detraibile l’imposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’esecuzione di esse. Inoltre vi sono determinate assimilazioni che servono espressamente a stabilire che certe operazioni costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo. In particolare si tratta:
Delle concessioni di beni in locazione (compresa la locazione finanziaria), affitto, noleggio e simili;
Degli accordi relativi a beni immateriali anche se comportano il trasferimento della titolarità di questi: cessioni, concessioni,licenze marchi o diritti similari.
Dei prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie attuate mediante la negoziazione di crediti, cambiali e assegni (esclusi prestiti obbligazionari, depositi di denaro o amministrazione postale)
Delle somministrazioni di alimenti e bevande (intese come forniture)
Delle cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto, anche se comportino cessioni di beni.
Inoltre l’art. 3 comma 3 considera prestazioni di servizi le assegnazioni ai soci e le ipotesi analoghe di cui all’art. 2 n.6, quando abbiano ad oggetto le operazioni di cui ai numeri 1,2 e 5 del comma precedente. Inoltre il comma 3 considera le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, anche nei rapporti tra questi e il mandante: l’operazione è quindi tassata come se il mandatario avesse reso egli stesso il servizio al mandante o lo avesse ricevuto da questi,e la relativa prestazione di intermediazione, come quella dei commissionari, non è considerata prestazione di servizi. Infine anche le prestazioni di servizi dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni risultano essere escluse.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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