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La liquidazione ordinaria


La liquidazione è quella fase in cui, cessata l’attività produttiva, si provvede alla conversione in denaro dei beni dell’impresa, all’estinzione dei suoi debiti, ed in generale alla definizione dei rapporti pendenti, con la devoluzione del residuo alla sfera personale dell’imprenditore, o nel caso della società, dei soci. Viene evidenziata l’unitarietà di tale fase e quindi l’esigenza di determinare unitariamente il suo risultato. È necessario separare il reddito imputabile alla fase di liquidazione da quello che è attribuibile alla fase di gestione ordinaria dell’impresa, e quindi bisogna procedere alla misurazione del reddito conseguito nell’intervallo di tempo trascorso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione. Il reddito in questione deve essere determinato sulla base di un apposito conto economico, che deve essere redatto in conformità alle risultanze del conto della gestione, che deve essere presentato dagli amministratori ai liquidatori, in riferimento al periodo compreso tra la data di riferimento dell’ultimo bilancio d’esercizio e quella in cui i liquidatori entrano in funzione.
Per quanto riguarda la decorrenza, la data di inizio della liquidazione viene identificata in quella in cui ne viene data comunicazione all’Ufficio delle imposte mediante raccomandata con avviso di accertamento.  La dichiarazione relativa a suddetto periodo deve essere presentata entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data. Talvolta si potrebbe spostare in avanti tale data a quella in cui gli amministratori  verranno sostituiti dai liquidatori.
Nel caso di imprese individuali il reddito relativo alla frazione di esercizio di cui trattasi, pur dovendo essere oggetto di un’apposita dichiarazione da parte del liquidatore confluisce ad ogni effetto nel reddito complessivo del periodo di imposta nel corso del quale ha avuto inizio la liquidazione.
Per quanto riguarda la fase della liquidazione, è possibile individuare tre fattispecie, fermo restando l’obbligo di presentare per il liquidatore, una dichiarazione finale.
- La prima si realizza quando la liquidazione si chiude nel corso dello stesso periodo in cui si è aperta. In questa ipotesi, il reddito imputabile a tale fase si determina sulla base del bilancio finale di liquidazione: si sostituisce quindi il bilancio finale di redazione con l’ordinario bilancio d’esercizio. Se però l’impresa individuale è stata esercitata da più di cinque anni, i redditi in questione possono essere assoggettati a tassazione separata, anziché confluire nel reddito complessivo.
- La seconda si realizza quando la liquidazione si protrae per un  numero di esercizi, compreso quello iniziale,  non superiore a tre, nel caso di imprese individuali o di società di persone, o a cinque, nel caso di società di capitali. In questo caso, il reddito della residua frazione dell’esercizio iniziale, e quello di ciascun esercizio intermedio, è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Quando il reddito di impresa collima con il reddito complessivo, come nel caso di società di capitali, l’operazione descritta si presenta agevole, in quanto il risultato in questione costituisce la grandezza  su cui procedere alla liquidazione dell’imposta, dalla quale deve essere scomputato l’ammontare delle imposte eventualmente già versate con riferimento agli esercizi ricompresi nel consolidamento. Quando tale coincidenza non sussiste, l’operazione in questione si manifesta più complessa, specie se non si è optato per la tassazione separata. In questa situazione infatti, da una parte, se non si opta nella dichiarazione relativa al periodo finale per la tassazione separata, il predetto risultato globale partecipa alla formazione del reddito complessivo, dall’altra, per stabilire l’ammontare delle imposte versate nel corso della procedura, si rende necessario identificare per ciascun esercizio compreso nella liquidazione, la quota di imposta imputabile ai redditi derivanti dalla liquidazione medesima. Naturalmente la liquidazione si può chiudere sia con un risultato positivo, sia con un risultato negativo. Le perdite del periodo pre-liquidazione sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio, possono cioè essere contrapposte direttamente al risultato finale della liquidazione. Questa disposizione evidenzia l’idea dell’unitarietà del reddito conseguito durante la liquidazione e ritiene che il lasso di tempo impegnato dalla procedura liquidativa rappresenta un unico periodo di imposta.
- La terza fattispecie ricorre quando la durata della liquidazione varca il limite dei tre o cinque esercizi. In questa ipotesi i redditi (o le perdite) tornano all’interno della disciplina ordinaria. Questo ritorno non coinvolge soltanto i meccanismi di calcolo dei redditi emersi nel corso della liquidazione, altresì le modalità della loro acquisizione e tassazione.
Per quanto riguarda la revoca della liquidazione, si ritiene che, non compiendosi la liquidazione dell’impresa, appare irragionevole applicare la normativa che la presuppone. Quanto al periodo interessato alla revoca, l’ininfluenza della ripresa dell’attività sulla disciplina relativa alla determinazione del reddito esclude la sua attitudine ad interrompere il periodo stesso, al quale è quindi da riconoscere una durata ordinaria. 

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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