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La rappresentanza


Per la legge processuale è necessario esser capaci. Come si distingue una capacità giuridica da una capacità di agire, si distingue anche una capacità di esser parte, da una capacità di agire in giudizio.
La capacità di esser parte è la possibilità di esser diretti destinatari degli effetti delle sentenze di merito; si tratta di una capacità di ordine generale che corrisponde alla capacità giuridica. La capacità giuridica in linea generale ce l’hanno tutti i soggetti dell’ordinamento.
Questo si riflette sul processo, nel senso che tutti i cittadini italiani, ma anche stranieri e apolidi, hanno la capacità giuridica generale che si trasforma in capacità di essere parti del processo. Anche le società prive di personalità giuridica hanno una rilevanza nell’ordinamento.
Differente da questa capacità di ordine generale che hanno tutti è la capacità di agire in giudizio. Questa capacità di agire in giudizio corrisponde alla capacità di agire del diritto sostanziale. Non tutti hanno la capacità di agire, non tutti hanno la capacità di compiere atti che hanno effetti giuridicamente rilevanti.
L’art 75 dice “Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi fanno valere”. Quando la persona fisica che è capace di essere parte non ha anche questa capacità processuale di stare materialmente in giudizio, la legge prevede che sia rappresentata da un’altra persona fisica. L’esercizio della rappresentanza da parte di questa altra persona fisica integra la capacità di agire mancante. Il secondo comma dell’art 75 dice: “Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità”.
La capacità mancante viene surrogata da forme predeterminate dalla legge di rappresentanza legale.
Per quanto riguarda la rappresentanza volontaria qui passiamo al problema della rappresentanza conferita, dalla volontà di un soggetto capace, ad un altro soggetto (rappresentante) per agire in nome e per conto del primo (rappresentato): si apre pertanto il problema se la persona possa delegare ad altri la sua rappresentanza in giudizio.
Quindi rappresentare una persona in giudizio significa che gli atti del processo saranno compiuti dal rappresentante ma gli effetti del processo si ripercuoteranno nella sfera non del rappresentante ma del rappresentato.
Al potere di rappresentanza sostanziale non corrisponde a priori il potere di rappresentanza processuale.
Il procuratore generale (cioè chi ha la possibilità di agire per tutti gli affari del proponente in base a una procura generale) e il procuratore speciale (cioè chi è preposto al compimento di atti specifici) non hanno a priori anche la relativa rappresentanza processuale. Tale rappresentanza in giudizio deve essere stata conferita specificamente per iscritto, e non si presume tranne che per gli altri urgenti e le misure cautelari.
Il potere generale di agire in giudizio indipendentemente dal conferimento della rappresentanza processuale ce l’ha invece il procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica. Questo procuratore generale può agire processualmente ovvero essere ritualmente convenuto in giudizio perchè qui la rappresentanza processuale è insita nel conferimento della procura generale sostanziale.
Rappresentanza generale ha sempre anche l’institore, cioè il preposto all’impresa.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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