Le Opposizioni del Terzo
Le impugnazioni sono prerogative delle parti del giudizio: quando parliamo del “soccombente” ci riferiamo alla parte che si è venuta a trovare in quella situazione; e così, quando parliamo di “appellato”, ci riferiamo alla parte indicata come tale dalla sentenza di primo grado e nei cui confronti viene proposto l’appello.
Eccezionalmente però i terzi possono impugnare una sentenza resa tra altri soggetti, una sentenza che non si rivolge a loro. Questo accade nei casi contemplati dall’art 404.
L’OPPOSIZIONE ORDINARIA (O SEMPLICE)
Secondo il primo comma dell’art 404, un terzo può “fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o cmq esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”. Questa opposizione è chiamata “opposizione di terzo ordinaria”.
L’impugnazione sarà una opposizione di terzo a quella sentenza “pronunciata tra altre persone”, perché nella realtà essa interferisce con un proprio (preteso) diritto pregiudicandolo
Il terzo fa valere una propria affermata situazione consistente in un diritto autonomo e prevalente nei confronti delle parti della sentenza. Egli non era parte necessaria del processo: poteva intervenire, ma non lo ha fatto, e, poiché egli non è soggetto al giudicato, potrebbe ancora agire autonomamente in accertamento nei confronti del vincitore, ma la legge gli concede di impugnare la sentenza con l’opposizione dell’art 404 c1.
Oltre a questa categoria di terzi, la legittimazione all’opposizione alla sentenza resa inter alios viene riconosciuta a quei terzi che, pur dovendosi considerare contraddittori necessari nel relativo processo, non vi parteciparono.
E’ questa l’opposizione del litisconsorte pretermesso.
L’OPPOSIZIONE REVOCATORIA
Una seconda categoria di opposizione di terzo, l’opposizione detta revocatoria, è prevista dal secondo comma dell’art 404.
Le differenze con l’opposizione del primo comma risultano abbastanza evidenti alla lettura del secondo comma nel quale non si parla genericamente di un terzo leso in un proprio diritto, ma di due categorie di soggetti legittimati ad opporti: “creditori” ed “aventi causa”. Inoltre si richiede che la sentenza opposta sia frutto di dolo o collusione ai danni dell’opponente. Questa opposizione è detta “revocatoria” per la sua simmetria funzionale con l’azione revocatoria dell’art 2901 cc.
Si tratta infatti di un mezzo per contrastare una sentenza preordinata a provocare danno ingiusto ad un soggetto estraneo al processo.
TIPI DI PROVVEDIMENTI OPPONIBILI
Sentenza impugnabile con l’opposizione di terzo è non solo quella passata in giudicato, ma anche la sentenza “cmq esecutiva”.
L’opposizione del terzo è stata ammessa dalla giurisprudenza costituzionale anche nei confronti di provvedimenti diversi dalla sentenza, ma assimilabili a questa per gli effetti: così per l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione e per l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità; così per il decreto ingiuntivo esecutivo. Così ancora per il decreto che chiude la fase sommaria del procedimento di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art 28 stat lavoratori.
Si può pertanto affermare la regola che l’opposizione deve considerarsi esperibile contro i provvedimenti definitivi aventi contenuto decisorio, a prescindere della loro forma.
IL PROCEDIMENTO
L’opposizione va proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, e secondo le forme prescritte par il procedimento proprio di tale organo. Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui.
La citazione deve contenere anche l’ìndicazione della sentenza impugnata. Nel caso di opposizione revocatoria deve altresì contenere l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
L’art 407 consente al giudice dell’opposizione il potere di pronunciare, su istanza di parte contenuta nell’atto introduttivo dell’opposizione e nella forma della camera di consiglio, ordinanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza.
La sentenza che decide sull’opposizione è impugnabile con gli stessi mezzi con cui era impugnabile la sentenza opposta.
Se la sentenza opposta era di primo grado, rimedio contro la sentenza che pronuncia sull’opposizione è l’appello. Viceversa , se si trattava di sentenza d’appello, la sentenza resa in opposizione sarà impugnabile solo con ricorso per cassazione.
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Autore:
Alessandro Remigio
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
- Docente: Prof. Martino e Prof. U. Pescara
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