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Il giudizio di rinvio


Il rinvio è una importante appendice del giudizio di cassazione che segue la sentenza di accoglimento del ricorso.
Quando la Corte cassa con rinvio, il processo va riassunto di fronte al giudice designato dalla sentenza di cassazione; la riassunzione può essere fatta da ciascuna parte non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte. E’ quindi onere della parte più diligente riassumere per far si che il processo possa concludersi con la sentenza che il giudice di rinvio pronuncerà.

ESTINZIONE DEL RINVIO
Effetto della mancata riassunzione è la totale estinzione del processo. Prescrive infatti l’art 393 che se la riassunzione non avviene nel termine annuale, “l’intero processo si estingue”. Ciò significa che non solo l’intera attività processuale, ma anche tutte le decisioni intervenute nel corso del processo vengono meno, compresa la sentenza di primo grado nell’ipotesi di cassazione della sentenza di appello di riforma.
Dal naufragio dell’intero procedimento conseguente all’estinzione si salva però la sentenza di cassazione.

PROCEDIMENTO DI RINVIO
Il giudizio di rinvio si svolge secondo le modalità del procedimento che la legge prescrive per la trattazione davanti al tipo di organo investito del rinvio. La posizione delle parti resta quella che esse avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Inoltre le parti “non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”. Il giudizio di rinvio è quindi un giudizio “chiuso”, in cui le parti non possono normalmente introdurre nuovo materiale assertorio e probatorio.

LA REVOCAZIONE
Ai rimedi generali dell’appello e della cassazione l’ordinamento affianca il rimedio particolare della revocazione della sentenza.
Della revocazione può dirsi che:
a) è un mezzo di impugnazione a critica vincolata poiché è proponibile solo per motivi specificatamente indicati.
b) è un mezzo di impugnazione proponibile su istanza delle parti soccombenti e su istanza del pm.
c) si atteggia talora a mezzo di impugnazione ordinario e talaltra a mezzo di impugnazione straordinario: la distinzione dipende dai motivi di revocazione addotti;
d) si colloca in una posizione intermedia tra mezzi di impugnazione in senso stretto e gravami. Nel relativo giudizio si distinguono infatti la fase rescindente e la fase rescissoria, ma entrambe svolgentesi al medesimo giudice.
Esaminiamo specificatamente i motivi di revocazione, distinguendo quelli ordinari da quelli straordinari.

A) MOTIVI DI REVOCAZIONE ORDINARIA
Sono motivi di revocazione ordinaria l’errore di fatto e il contrasto della sentenza con altro precedente giudicato. Essi sono detto ordinari perché possono farsi valere solo contro sentenze non ancora passate in giudicato.
Più in dettaglio:
- l’errore di fatto revocatorio si da quando la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa
- il contrasto di giudicati si dà quando la sentenza è contraria ad altra precedente passata in giudicato, a condizione però che l’eccezione di giudicato non sia già stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.

B) MOTIVI DI REVOCAZIONE STRAORDINARIA
Sono detti motivi straordinari perché possono farsi valere contro sentenze già passate in giudicato.
Vediamoli in dettaglio:
- dolo della parte. Si dà questo motivo di revocazione quando la sentenza è effetto del dolo di una parte in denaro dell’altra.
- falsità della prova. Si dà questo motivo di revocazione quando la sentenza si fonda su prove false.
- decisività di documenti. Si dà questo motivo di revocazione quando, dopo la pronuncia della sentenza, sono ritrovati documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario
- dolo del giudice: Si dà questo motivo di revocazione quando la sentenza è l’effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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