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Effetti della sentenza e il giudicato


Si dice formalmente “passata in giudicato” la sentenza definitiva perché non più impugnabile. In particolare, l’art 324 considera passata in giudicato la sentenza non più assoggettabile a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art 395.
L’art 2909 cc considera la decisione contenuta nelle sentenze formalmente passate in giudicato come vincolante per le parti. La stabilità della fonte (cioè della sentenza non + removibile) si trasmette quindi agli effetti prodotti da questa: si parla di “autorità di cosa giudicata”, nonché di “cosa giudicata sostanziale”.
Bisogna cercare di capire:
a) quali sentenze producono giudicato sostanziale;
b) che cosa resta effettivamente “coperto dal giudicato”
c) quali sono gli eventi cronologicamente successivi che sono idonei a superare il vincolo di giudicato
d) quali sono i soggetti effettivamente “vincolati al giudicato”.

QUALI SENTENZE PRODUCONO GIUDICATO SOSTANZIALE
Solo il contenuto delle sentenze di merito può “fare stato”, nel senso di fissare i rapporti sostanziali delle parti del processo. La sentenza di cui stiamo parlando è, ovviamente, la sentenza di merito, cioè la sentenza che, decidendo del diritto controverso, esercita effetti sui rapporti sostanziali delle parti.
Il giudicato sostanziale non riguarda solo la sentenza di accoglimento ma anche la sentenza di rigetto. La sentenza di rigetto in merito si risolve in un vero e proprio accertamento. Si tratta di accertamento negativo del diritto sostanziale fatto valere in domanda, che il convenuto ha interesse ad ottenere.

CHE COSA RESTA EFFETTIVAMENTE “COPERTO DAL GIUDICATO”.
Il problema di cui dobbiamo trattare adesso è conosciuto come problema dei “limiti oggettivi del giudicato”: si tratta di identificare cosa resterà in concreto assoggettato al giudicato, nel senso che non potrà più essere messo in contestazione, sicchè un futuro, eventuale giudice di un futuro, eventuale processo altro non potrebbe fare che prendere atto del giudicato e rifiutare cosi di giudicare di nuovo.
A passare in giudicato è l’accertamento della situazione sostanziale inter partes, cioè il rapporto giuridico controverso cosi come rappresentato in sentenza. Questo rapporto resta stabilmente conformato dalla sentenza passata formalmente in giudicato: esso “è” quel che la sentenza dice essere.
Il diritto riconosciuto non può essere rimesso in discussione in futuro neppure adducendo circostanze non prese in considerazione dal giudice nel corso del giudizio concluso dalla sentenza passata in giudicato.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: non si può, cioè, contrastare l’accertamento contenuto in sentenza né adducendo eccezioni o difese, di fatto o di diritto, già proposte ma rigettate dal giudice (c.d. dedotto), né adducendo eccezioni o difese, di fatto o di diritto, non prese in considerazione perché non proposte pur essendo proponibili (c.d. deducibile).

QUALI SONO GLI EVENTI CRONOLOGICAMENTE SUCCESSIVI CHE SONO IDONEI A SUPERARE IL VINCOLO DI GIUDICATO.
Ciò che il giudicato copre non è temporalmente illimitato, nel senso che ad esso saranno opponibili i fatti successivi alla sua formulazione; in altre parole, l’accertamento contenuto in sentenza fa stato finchè non muti la situazione, cioè finchè un fatto sopravvenuto non incida su di essa modificandola.
La regola è quella per cui il giudicato si proietta sul futuro, ma sulla base ed in considerazione di eventi passati: il passaggio in giudicato di una sentenza che riconosce un diritto chiude definitivamente la discussione sui fatti costitutivi di quel diritto escludendolo contestualmente la rilevanza di ogni possibile fatto estintivo, modificativo o impeditivi anteriore. In altri termini: il condannato a pagare una somma dovuta non potrà + opporre che il diritto non era mai sorto, oppure che il pagamento non era più dovuto per una qualche estinzione dell’obbligazione,oppure era diversamente dovuto per una, per es, novazione.
I fatti successivi non sono dunque coperti dal giudicato: la rilevanza di quel che accade in seguito potrà essere autonomamente valutata in relazione alla portata del giudicato.
I fatti successivi sono i fatti venuti ad esistenza dopo la formazione della cosa giudicata. Successivi sono anche i fatti intervenuti nel periodo seguente alla emanazione della sentenza ma in cui la sentenza era ancora impugnabile, e addirittura i fatti accaduti nel periodo anteriore alla sentenza. ma successivo alla precisazione delle conclusioni.

Segue: differenze tra accoglimento e rigetto
Occorre considerare una fondamentale differenza tra la sentenza di accogliemento e la sentenza di rigetto. Quando la domanda è accolta infatti il discorso è abbastanza semplice: il giudicato si forma sul diritto riconosciuto all’attore.
Ma se una stessa domanda di rivendica sia stata giudicata infondata e quindi rigettata, anche questa sentenza di rigetto è idonea a passare formalmente in giudicato, ma occorre chiedersi cos’è che concretamente diviene incontrovertibile tra attore e convenuto.
Bisogna anche stabilire qual è l’effetto del mutamento della legge sostanziale sopravvenuta al giudicato.
In linea generale lo jus superveniens si comporta come irretroattivo rispetto al giudicato. La legge sostanziale nuova trova immediata applicazione nel processo, ed il giudice deve quindi tenerne conto ai fini della decisione.
Ciò vale anche se la legge nuova sia di per sé retroattiva: la retroattività trova infatti il suo limite nell’intervento giudicato.
Detto questo deve però farsi una precisazione: quando una legge nuova con efficacia retroattiva incide su rapporti di durata che si proiettano nel futuro e sono caratterizzati da adempimenti successivi, il rapporto resta si conformato dal giudicato, ma, per il futuro, gli adempimenti subiranno legittimamente la novità normativa.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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