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I soggetti “vincolati al giudicato” (c.d. limiti soggettivi)


Ai sensi dell’art 2909 cc l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato “fa stato” per le parti, i loro eredi aventi causa. La sentenza ha quindi effetti vincolanti per specifiche categorie di soggetti.
Questi soggetti sono innanzitutto le parti. Si intende: le parti della sentenza, cioè quei soggetti che sono nominativamente indicati in sentenza come tali.
Parti della sentenza sono parti del processo, cioè coloro tra i quali il rapporto processuale si è instaurato e si è concretamente sviluppato.
Le parti a cui si attaglia l’effetto di accertamento della cosa giudicata sono dunque agevolmente individuabili una volta formatosi il giudicato sul rapporto sostanziale tra loro deciso, esse non potranno più rimettere in discussione la disciplina legale così come individuata dalla sentenza.
I limiti soggettivi sono facili da vedere quando l’azione esercitata è in fondo un’azione per sua natura bilaterale, caso in cui i limiti soggettivi coincidono con quelli oggettivi. Se un preteso creditore agisce contro un preteso debitore, l’accertamento del credito non potrà che fare stato tra questi 2 soggetti: si concepisce difficilmente che qualcun altro possa normalmente chiedere un diverso accertamento.
Ma in altri casi avviene che l’azione esercitata riguardi diritti chi sono plurilaterali mentre la domanda svolta in giudizio è stata proposta tra due sole parti, onde la sentenza pronuncia legittimamente nei soli confronti di queste.
L’art 2909cc indica oltre alle parti anche terzi soggetti: gli eredi ed i loro aventi causa. Si tratta come ognuno può capire, dei successori delle parti: i successori a titolo universale (eredi) e quelli a titolo particolare (aventi causa).
I successori di cui stiamo parlando sono quelli che subentrano nel rapporto della parte dopo la formazione del giudicato sul rapporto stesso.
Gli eredi e gli aventi causa dell’art 2909 cc sono i successori in situazioni rispetto a cui l’accertamento ha già fatto stato. Nel momento del loro subentro, costoro trovano infatti la situazione in cui succedono già legittimamente conformata dall’intervenuto accertamento e possono legittimamente goderne (se sono successori del vincitore) oppure non possono…farci niente (successori del soccombente).
Le cose sono diverse per i successori subentrati nel rapporto giuridico prima del giudicato poiché in questo caso il successore non subentra in una situazione già compiuta ed immutabile.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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