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Connessione per riconvenzionalità e modificazione della competenza


Secondo la regola generale, è quella per cui il giudice decide delle cause riconvenzionali (anche non connesse per l’oggetto o per il titolo: si ricordi che il convenuto può proporre domanda riconvenzionale anche non connessa per oggetto o titolo) ma sempre in quanto competente su di esse; il requisito della competenza vale anche quando la causa riconvenzionale è connessa a quella principale. Infatti il giudice della causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, “purchè non eccedano la sua competenza per materia o valore”.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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