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Valutazione delle prove ed onere della prova


Come detto in precedenza, il giudice pone a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (art. 115). Infatti il giudice può procedere all’accertamento di prove solo se queste sono proposte dalle parti. Questa situazione va sotto il nome di “divieto di scienza privata del giudice”. Con questo divieto viene negata l’utilizzazione processuale della conoscenza strettamente personale degli elementi rilevanti per la decisione della causa.
L’art. 115 continua affermando che il giudice possa, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Si tratta del c.d. fatto notorio ovvero il fatto che appartiene alla conoscenza collettiva. Tali fatti sono provati in se stessi e non richiedono alcuna prova nel senso che non sono sottoposti a specifica dimostrazione.

I CANONI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA
I criteri generali di valutazione delle prove sono fissati dall’art. 116 che stabilisce che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Quindi la regola generale prevede che il risultato delle prove è affidato al convincimento personale del giudice al quale questi arriva ponderatamente. (secondo il suo prudente apprezzamento). Questo è il contenuto del principio del libero convincimento per cui il significato da attribuire ad una prova non è precostituito dalla legge ma è frutto di una convinzione del giudice.
Il secondo comma dell’art. 116 rafforza questa conclusione fornendo al giudice le direttrici della sua indagine per l’argomentazione. Infatti il giudice può desumere argomenti di prova:
-dal contegno delle parti nel processo;
-dal rifiuto ingiustificato delle parti a consentire le ispezioni che egli ha ordinato;
-dalle risposte che le parti gli danno.
Desumere argomenti di prova vuol dire che il giudice è autorizzato a dar peso ai comportamenti delle parti non da utilizzare come prove ma da utilizzare come integratori dell’istruttoria.
Il principio del libero convincimento trova il suo limite nella c.d. prova legale ovvero quei mezzi il cui esperimento fornisce piena prova del fatto che ne è oggetto senza di valutazione critica da parte del giudice.

L’ONERE DELLA PROVA
Tema collegato a quello del libero convincimento è quello dell’onere della prova. La regola stabilisce che chi afferma un fatto, deve darne la prova.
Nel processo civile, l’espressione onere della prova assume il significato fondamentale di regola di giudizio per il fatto non provato. Se al momento della decisione manca la prova di un fatto rilevante per la decisione, la parte onerata della prova subisce il rigetto delle pretese. Occorre quindi sapere quali delle parti è onerata a provare il fatto per individuare chi deve subire gli effetti negativi.
A tal proposito è rilevante l’art. 2697 cc che stabilisce che chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e che eccepisce l’inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l’eccezione di fonda.
La prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere (fatti costitutivi) spetta a colui che fa valere il diritto in giudizio cioè all’attore. Se, al momento della decisione, al giudice risulta non provato il fatto costitutivo, egli è tenuto a rigettare la domanda.
A sua volta, l’onere della prova dei fatti idonei a rigettare la domanda, sono a carico del convenuto.
Quindi il rigetto della domanda non dipende dalla mancata prova del fatto costitutivo ma dalla prova positiva del fatto impeditivi portata dal convenuto che rende impossibile l’accoglimento.
Il secondo comma dell’art. 2697 cc prevede che anche le eccezioni devono essere provate.
In caso di rigetto dell’eccezione, si configurano diverse ipotesi:
-la domanda sarà ovviamente accolta;
-la domanda sarà rigettata se l’attore non riesce a provare i fatti costitutivi. In questo caso ci sarà in un doppio rigetto: sarà rigettata la domanda in quanto l’attore non prova i fatti costitutivi e sarà rigettata l’eccezione perché il convenuto non prova l’eccezione stessa;
-la domanda sarà accolta se il convenuto non prova la propria eccezione;
-la domanda sarà rigettata se il convenuto riuscirà a provare l’eccezione che ha ad oggetto i fatti costitutivi.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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