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La rilevazione dell’incompetenza


La rilevazione dell’incompetenza incontra limiti temporali abbastanza marcati.
Ai sensi dell’art 38, l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art 28, possono essere rilevate non oltre la prima udienza; nel rito del lavoro si tratterà dell’udienza di discussione di cui all’art 420. La parte convenuta e il giudice dovranno rilevare tale eccezione entro questo limite temporale a pena di preclusione.
L’incompetenza per territorio in caso di foro derogabile è invece riservata alla parte e va eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
Le questioni sollevate con l’eccezione di incompetenza sono decise “in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.
Esse sono decise inoltre “ai soli fini della competenza”: si tratta cioè di una decisione sommaria che non può pregiudicare il merito della controversia.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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