Inefficacia della disposizione del diritto controverso
L’altro effetto è l’inefficacia, in corso di causa, degli atti di disposizione del diritto controverso. Prodottasi la litispendenza, il diritto fatto valere non è più disponibile, nè alienabile negli stessi termini in cui lo era prima, secondo la disciplina generale della circolazione dei diritti. Esso viene sottoposto ad una sorta di disciplina speciale che non impedisce di disporne, ma rende inopponibile l’eventuale disposizione a chi sarà riconosciuto in sentenza quale legittimo titolare del diritto.
Art. 111 primo comma c.p.c.
“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Di fronte al trasferimento del diritto controverso da parte del convenuto, la sentenza che riconosce la titolarità dell’attore, permetterà a questi di recuperare il bene anche nei confronti del terzo acquirente.
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Autore:
Alessandro Remigio
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
- Docente: Prof. Martino e Prof. U. Pescara
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