Art 2943 primo comma
La domanda giudiziale (la notificazione della citazione) interrompe la prescrizione. Parlando di interruzione della prescrizione, intendiamo il fenomeno per cui l’atto interruttivo blocca il decorso del tempo, che ricomincia da capo dal momento dell’interruzione: “Per effetto della interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.” Se io ho un diritto di credito che si prescrive, per es, in 5 anni, ciò vuol dire che, di fronte all’inadempimento del debitore, sono tenuto ad adire il giudice nel corso dei 5 anni. Se agisco dopo i 5 anni mi vedrò eccepita la prescrizione, ma, agendo tempestivamente, vanificherò il decorso del termine originario e darò luogo ad un nuovo termine di prescrizione.
Il codice civile completa la disciplina aggiungendo un’altra norma fondamentale: l’art 2945 comma secondo aggiunge all’effetto c.d. “interruttivo” della domanda introduttiva del giudizio anche un effetto di sospensione della prescrizione: “ Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dal primo comma dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa ingiudicata la sentenza che definisce il giudizio”. Non che la domanda abbia interrotto la prescrizione, ma è necessario anche che la prescrizione non riprenda subito a correre.
Gli effetti da considerare sono quindi due: uno è l’effetto strettamente interruttivo, l’altro è l’effetto sospensivo o l’effetto interruttivo permanente che fa si che la prescrizione ricominci a corre dal passaggio ingiudicato della sentenza di merito che accoglie la domanda.
Anatocismo
Un altro effetto collegato alla proposizione della domanda giudiziale è la produzione del cd. Anatocismo (interesse composto o interessi sugli interessi). L’istituto è previsto dall’art 1283 c.c. dice che gli interessi scaduti normalmente non producono interesse, ma “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale”.
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Autore:
Alessandro Remigio
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
- Docente: Prof. Martino e Prof. U. Pescara
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