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Rischio professionale e responsabilità


Il rapporto che si instaura con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presenta una fisionomia particolare nel panorama generale del nostro sistema previdenziale, essenzialmente per effetto della rilevanza che per tale via viene attribuita al rischio professionale del lavoratore.
L'impostazione dell'obbligo assicurativo presuppone fin dall'origine una responsabilità dell'imprenditore per rischio professionale.
In tal senso, il concetto di rischio professionale riguarda l'imprenditore ed è giustificativo di uno specifico criterio di imputazione della responsabilità per danni, di stampo oggettivo: si imputa la responsabilità all'imprenditore, in quanto soggetto che ricava i benefici propri dell'attività dannosa.
Ma nel momento stesso in cui il legislatore, per evidenti finalità di giustizia sociale ha stabilito l'accollo ai datori di lavoro dell'intero onere finanziario dell'assicurazione e l'intervento di questa anche nel caso in cui la responsabilità dell'evento lesivo sia imputabile a colpa del lavoratore danneggiato, sull'opposto fronte il medesimo ha disposto la riduzione all'essenziale sia delle condizioni di intervento dello specifico strumento di tutela, sia dell'entità degli indennizzi (finalità cosiddetta transattiva).
In altre parole, ai lavoratori assicurati restano accollati non solo i possibili infortuni o le malattie o danni in genere non coperti dall'assicurazione, ma anche parte degli effetti dannosi degli infortuni e delle malattie professionali indennizzabili: precisamente, gli esiti che, in considerazione della loro modesta rilevanza la legge espressamente dichiara non coperti dall'assicurazione, e comunque il danno che ecceda quello risarcibile sulla base delle tabelle specificamente previste dalla legge.
Per il ristoro di quanto non coperto dall'assicurazione per i limiti intrinseci dell'indennizzo (cosiddetto danno differenziale), o perché ad essa estraneo (cosiddetto danno complementare), a detti lavoratori non restano che i rimedi previsti dal diritto comune, cioè l'azione di responsabilità civile per danni nei confronti del datore di lavoro.
Contraltare della tutela assicurativa del lavoratore è l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.
Si tratta, peraltro, di norma speciale, riferibile soltanto alle ipotesi di concreta operatività dell'assicurazione, e, dunque, relativa soltanto al cosiddetto "danno differenziale".
Dove, invece, l'assicurazione non opera, cade l'esonero, con conseguente integrale applicazione del diritto comune per il ristoro del "danno complementare".
Tuttavia, detto esonero non opera neppure in riferimento al "danno differenziale" quando, con sentenza penale o civile, si accerti che l'evento si è verificato per fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, commesso o da lo stesso datore o da un qualsiasi lavoratore suo dipendente.

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