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Occasioni e ragioni di concorso nei rapporti previdenziali


La medesima situazione di fatto, l'instaurarsi di un rapporto di lavoro, determina di regola l'insorgenza in capo al medesimo soggetto non di un solo rapporto assicurativo, bensì di una pluralità di rapporti del medesimo genere.
Nel vigente ordinamento, infatti, la tutela previdenziale trova attuazione per mezzo di una rete di assicurazioni sociali distinte per eventi: le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e la morte, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per i carichi di famiglia, per l'insolvenza del datore di lavoro.
Quanto sopra vale tanto per i lavoratori del settore privato, che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Soltanto per i lavoratori autonomi l'detta possibilità di concorso di più rapporti ha carattere eccezionale.
Va comunque precisato che, poi che dette assicurazioni sociali non hanno tutte carattere generale, la consistenza numerica effettiva dei rapporti assicurativi che insorgono all'atto stesso dell'inizio dell'attività considerata dalla legge dipende dai caratteri della specifica attività della quale si tratta.
Va tenuto conto anche di un'altra circostanza: un medesimo rapporto previdenziale può coinvolgere più soggetti.
È quanto avviene, in particolare, nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nella assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle quali soggetti protetti sono anche i familiari del lavoratore, in quanto destinatari iure proprio della tutela previdenziale per il caso di morte del congiunto, e, per la seconda, anche in vita del medesimo se sono sottoposti al medesimo "rischio ambientale" del capofamiglia.

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