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Le manifestazioni del rapporto di lavoro


L'autonomia del rapporto previdenziale dal rapporto di lavoro si manifesta fin dal momento, per così dire, "generico".
Tanto evidenzia il disposto in materia di prestazione di fatto, di cui all'art. 2126 c.c.: l'eventualità che il contratto concretamente posto in essere sia inidonea a costituire un valido rapporto di lavoro non impedisce la valida costituzione del rapporto previdenziale, per tutto il periodo in cui, di fatto, la prestazione lavorativa si sia svolta.
Una ulteriore, evidente manifestazione di detta autonomia sia nell'ipotesi di transazione.
Infatti, il negozio transattivo tra datore e lavoratore, che risolva il dubbio sulla natura autonoma o subordinata del rapporto, non pregiudica il credito contributivo dell'ente previdenziale: a che ciò avviene non per effetto del disposto di legge che sanziona con la nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi previdenziali, ma per l'autonomia del rapporto previdenziale sul quale quella transazione (anche ove diretta a dare assetto alle conseguenze derivanti da un pregresso rapporto di lavoro, ivi compresi, in ipotesi, gli aspetti contributivi) non può assumere alcuna influenza.
Il principio dell'autonomia dei due rapporti trova manifestazione e applicazione anche in tema di retribuzione imponibile: "la base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione "dovuta", per legge o per contratto collettivo o individuale, sicché non rilevo alla circostanza che il lavoratore abbia volontariamente accettato dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante".
Manifestazione di autonomia è anche la sostanziale indifferenza della norma previdenziale nei confronti del titolo, del regime giuridico o della natura dell'attività che il soggetto protetto è chiamato a svolgere.
Non si vuol certo sostenere qui che alla diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro l'ordinamento previdenziale non riconnetta determinati effetti: che, anzi, come ben noto, dalla qualificazione di detto rapporto come autonomo, anziché come subordinato o parasubordinato, dipendono, in particolare, un diverso livello dell'onere contributivo ed anche differenze quanto a disciplina delle prestazioni.
Si vuole affermare, piuttosto, che la disciplina del rapporto di lavoro della disciplina del rapporto previdenziale, anche a tal proposito, non necessariamente rispondono alle medesime logiche.

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