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La solidarietà e le organizzazioni del terzo settore

 
In una contrapposizione di sapore ottocentesco tra sfera pubblica ridotta e sfera privata allargata, tra Stato e mercato, il terzo settore, quale autonomo paradigma di azione improntata alla solidarietà sociale, finisce per non trovare uno spazio adeguato e commisurato a quello effettivamente posseduto nel mondo dei fatti.
Le organizzazioni del terzo settore, ove non riescano a soddisfare la rigorosa prova di "socialità" richiesta dalla Corte, rischiano di essere totalmente assorbite dentro il campo della concorrenza, senza adeguati contemperamenti.
Non pare del resto adeguato alla complessità delle relazioni di cooperazione e di intersecazione tra sfera pubblica e privata e ai ruoli crescenti assunte dal terzo settore in tale ambito, neppure l'altro portato di questa concezione dicotomica e conflittuale: quello per cui dove si dà eccezionalmente solidarietà non vi può essere concorrenza, e viceversa.
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il riconoscimento della natura solidaristica dell'attività porta, infatti, alla tendenziale esclusione delle regole di concorrenza, mentre, al contrario, una volta che non si ravvisino sufficienti elementi solidaristici, l'applicazione di dette regole ridiventa integrale.
Le sofisticate combinazioni offerte dalle multiformi esperienze del welfare mix suggeriscono come neppure questa alternativa secca possa, in realtà, risultare appagante.
In quest'ambito, l'alternativa tra applicazione integrale ovvero totale disapplicazione delle regole di concorrenza, non appare opportuno.
Sarebbero invece opportune forme intermedie di combinazione e di bilanciamento tra i due principi.
Occorrerebbe allora tentare di andare oltre l'impostazione della Corte, "ridiscutere l'impianto teorico alla luce del quale opera la giurisprudenza comunitaria, che contrappone concorrenza e solidarietà, giustificando deroghe alle regole concorrenziali quando gli scopi delle organizzazioni siano puramente solidaristici".
Sul presupposto che "una ambiente competitivo costituisce un utile complemento alla finalità sociale perseguita da tali organizzazioni e non va ad essa contrapposto", occorrerebbe semmai pensare alla costruzione di schemi di cooperazione pubblico/privato, a modelli di concorso tra solidarietà e concorrenza.
Qualche apertura in questa prospettiva è invero rintracciabile anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

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