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Previdenza sociale: incerte prospettive attuative della riforma del titolo V


Fornire una pagante risposta a tali cruciali domande non è certo agevole.
Va subito avvertito che incombono sulla riforma stessa alcune ipoteche.
Una prima "ipoteca" è "interna" alla riforma, ed è rappresentata dal fatto che il passaggio dal centro verso la periferia di strutture amministrative e di risorse finanziarie costituisce una sorta di pre-condizione per l'esercizio da parte delle regioni delle potestà legislative di nuova attribuzione.
Ebbene, tuttora la materia tributaria risulta saldamente centralizzata, e ciò appare sufficiente a spiegare la particolare ritrosia delle regioni a legiferare nelle materie attribuite ex novo.
Ma ciò vale comunque a rendere netta la percezione dell'incompletezza della riforma.
In secondo luogo, va registrato come sulla articolata ed in parte contraddittoria realtà testé evocata incomba la concreta possibilità di un prossimo, ulteriore intervento di riforma costituzionale.
Donde la percezione della provvisorietà del pur recente intervento riformatore.
Sullo sfondo, infine, si pone la Costituzione europea, per effetto della quale l'assetto dei diritti sociali è destinato a rappresentare uno dei cardini del nuovo ordinamento europeo: con inevitabili influenze, dunque, anche sui sistemi nazionali di welfare, e un ulteriore ragione di "attesa".
Resta il fatto che anche la sostanziale non univocità di più di una delle indicazioni contenute nelle nuove norme costituzionali rappresenta un ulteriore, non indifferente fattore, che, in aggiunta a quelli già accennati, contribuisce a rendere scarsamente definibile il contesto con il quale il modello italiano di welfare deve oggi confrontarsi.

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