Pluralità dei lavori, processo di universalizzazione della tutela previdenziale, mercato
Restando sul piano dell'osservazione empirica, è assai frequente riscontrare come il successo, nell'ambito delle politiche occupazionali, dei nuovi modelli di lavoro introdotti dal legislatore finisca con il dipendere proprio dall'efficacia del carattere "promozionale" della misura previdenziale, sia che questa si realizzi in un abbattimento dell'onere contributivo, sia che questa si realizzi in prestazioni compensatorie di decurtazioni retributive, sia, infine, che la stessa si realizzi attraverso una combinazione delle due suddette tipologie di intervento.
La misura previdenziale, dunque, almeno in tali casi assume reale ruolo primario.
Il "complemento" rappresentato dalla misura previdenziale, peraltro, appare destinato a svolgere un ruolo determinante non solo in quelle ipotesi in cui la misura di flessibilizzazione della disciplina del lavoro si estrinseca nella creazione di un nuovo "modello" di rapporto, ma efficacemente anche laddove quella misura consista nell'eliminazione (o nel ridimensionamento) di preesistenti vincoli o sbarramenti a tipologie lavorative appetite dal mercato e astrattamente lecite, se non fosse per il rischio di pratiche di indebito sfruttamento del lavoratore, realizzabili attraverso di esse; trasparente è il riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, in rapporto all'interposizione vietata di manodopera.
La parificazione dello standard di protezione sociale, in sostanza, eliminando alcune ragioni (e a determinate condizioni) della pericolosità sociale del contratto di mera somministrazione di manodopera, si prospetta come fattore idoneo a rendere tale modello accettabile.
E vi possono essere anche altri effetti positivi.
Non è detto che, per tale via, non si possa determinare un'inversione di tendenza rispetto al già ricordato fenomeno di "fuga da lavoro subordinato".
La flessibilità previdenziale appare suscettibile di svolgere in maniera più diretta ed efficace il proprio ruolo nei confronti di quelle iniziative che si realizzano, non già attraverso interventi creativi o manipolativi di "modelli" di lavoro, bensì attraverso l'intervento sugli standard di tutela: a cioè sul complesso di misure garanzie minimali.
E ciò non soltanto perché, attraverso l'individuazione e la generalizzazione di tali misure e garanzie, al lavoro può essere assicurato, nell'ambito di una puntuale attuazione dei precetti costituzionali, un connotato ed una dignità uniformi, ma anche perché in tal modo, senza deprivazioni di tutela sociale, si agevola la libertà di scelta individuale e collettiva, secondo propensione ed interesse.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto della Previdenza Sociale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Il rapporto previdanziale - Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione
- Autore del libro: Maurizio Cinelli - Maurizio Cinelli e Stefano Giubboni
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