Riduzione o mantenimento in servitù
Art. 600 c.p. “Chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento”
Tale delitto comprende sia ipotesi di condizioni analoghe alla schiavitù (servitù lavorativa), che ipotesi diverse (costringimento a rapporti sessuali).
Non è comunque chiaro il diverso ambito rispetto alla “riduzione e mantenimento in schiavitù”, e neanche necessario in quanto le pene sono identiche.
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Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Condotta: consiste in,
- ridurre una persona in stato di soggezione continuativa o mantenere una persona nel suddetto stato, qualora già si trovi in tale situazione per opera di terzi;
- costringere tale persone a prestazioni lavorative o sessuali o di accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
La condotta deve essere attiva, in quanto è necessaria un’azione per ottenere l’effetto di soggezione.
La condotta deve rispondere al requisito di idoneità a produrre l’effetto di soggezione.
Solitamente sono l’inganno o l’approfittamento di una situazione di necessità.
Evento: per sussistere il reato devono prodursi tre effetti:
- acquisto o continuazione dello stato della vittima;
- creazione di uno stato di coazione psichica nella vittima;
- espletamento di prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio o altro.
Bene giuridico: stato di libertà individuale;
Soggetto passivo: un qualsiasi uomo, dato il principio di uguaglianza.
Offesa: perdita, totale o parziale, della libertà individuale, è reato di danno permanente.
Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione;
- coscienza e volontà di attuare tale stato mediante violenza, minaccia, inganno, ecc…
- coscienza e volontà di costringere la vittima alle suddette prestazioni di sfruttamento.
Perfezionamento: momento e luogo in cui la vittima è ridotta o mantenuta in stato di soggezione per almeno un periodo accettabile, reato permanente.
Tentativo: configurabile.
Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso ai danni di minore;
- se il fatto è diretto al fine della prostituzione della vittima;
- se il fatto è diretto al fine del prelievo di organi della vittima.
Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione da 8 a 20 anni;
- aggravato, punito d’ufficio con aumento di pena da ⅓ alla metà.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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