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Interpretazione adeguadrice della giurisprudenza ordinaria: reati di attentato


Reati di attentato, che colpiscono condotte antecedenti all’evento lesivo in virtù della particolare importanza dei beni giuridici messi in pericolo (ordine pubblico, incolumità pubblica, personalità dello Stato).
Ma nonostante tali reati costituiscano vere e proprie fattispecie di tentativo non vi è un richiamo, come invece avviene all’art. 56 c.p. sul tentativo, alla univocità o alla idoneità della condotta a produrre l’evento.
La giurisprudenza si è così divisa tra chi ritiene sussista attentato solo quando siano poste in essere condotte univoche rispetto all’evento finale, e chi ritiene sufficiente un orientamento soggettivo dell’agente verso l’evento finale, senza, quindi, che sussista un concreto pericolo.
Tuttavia un’interpretazione alla luce del principio di offensività non può far prescindere la sussistenza del reato dal realizzarsi di una concreta pericolosità.

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