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Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: l. 66/96 violenza sessuale


Tali reati erano configurati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
La l. 66/96 ha trasferito le ridisegnate figure di violenza sessuale all’interno dei delitti contro la persona e, più precisamente, tra quelli contro la libertà personale.
Suscita ancora qualche perplessità la permanenza, tra i requisiti strutturali delle fattispecie, dell’estremo della violenza o minaccia che deve avere la condotta criminosa.
Ciò deve essere inteso nel senso che sia sufficiente un approfittamento di circostanze tali da impedire alla vittima di potersi efficacemente opporre.
Le innovazioni della l. 66/96, oltre alla suddetta ricollocazione delle fattispecie, sono:
- unificazione delle due fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti nell’unica figura di violenza sessuale;
- espressa previsione della configurabilità del reato ai danni di persone in stato di inferiorità fisica o psichica solo se l’agente abusa di tali condizioni;
- previsione di una causa di non punibilità per minorenne che intrattenga rapporti sessuali consensuali con altro minorenne, purché quest’ultimo abbia compiuto gli anni 13 e la differenza d’età non sia superiore a 3 anni;
- creazione della nuova figura della violenza sessuale di gruppo;
- configurazione della perseguibilità a querela irrevocabile e proponibile entro 6 mesi.

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