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Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: l. 194/78 reati di aborto


La disciplina nuova dettata dalla 194/78, ferma restando l’incriminazione dell’aborto provocato su donna non consenziente, cerca di effettuare un difficile contemperamento tra l’interesse ad una maternità libera e responsabile e il diritto del concepito a svilupparsi fino ad assumere capacità di vita autonoma.
Tale contemperamento viene graduato proprio in funzione del livello di sviluppo del feto:
- nei primi 90 giorni di gestazione, l’interruzione volontaria della gravidanza può essere lecitamente praticata, l’aborto è sostanzialmente libero;
- dopo i primi 90 giorni di gestazione, i presupposti per l’interruzione volontaria della gravidanza si fanno assai più stringenti, occorre che la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna oppure se la nascita del feto comporti gravi pericoli alla salute fisica o psichica della donna;
- feto capace di vita autonoma, in questa situazione l’interruzione della gravidanza può effettuarsi solo in caso di grave pericolo per la vita della donna ed il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
In ogni caso per abortire è necessario rispettare tutta una serie di procedure amministrative a pena di reato, tanto da configurare l’aborto come un reato contro la Pubblica Amministrazione.

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