Skip to content

Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: l. 75/58 disposizioni in materia di prostituzione


L’esercizio della prostituzione era consentito nel “chiuso” di appositi locali.
Il disvalore veniva individuato nella minore età o incapacità della vittima, o nella sua relazione di parentela con il soggetto attivo, ma lo sfruttamento prostitutivo era consentito.
Per eliminare la vergogna di una sfruttamento consentito, la l. 75/58 abolisce il regime di regolamentazione pur non vietando l’attività prostitutiva, ma incrimina tutte le condotte che in qualche modo la sfruttano o la agevolano.
La legge ha, però, una contraddizione interna: si pone di tutelare i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ma non vieta la prostituzione, bensì solo lo sfruttamento o l’istigazione, sembrando più corretta una configurazione di tali nuovi reati tra i delitti contro la persona e la dignità umana.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.