Appropriazione di tesoro
Art. 647 n°3 c.p. “Chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo”
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Presupposto condotta: ritrovamento di un tesoro su fondo altrui, per caso fortuito o su ricerca organizzata del proprietario del fondo stesso (e in questo caso niente spetta ex lege al ritrovatore sul tesoro, salvo diversi accordi contrattuali).
Oggetto materiale: quota del tesoro spettante al proprietario del fondo.
Occorre chiarire che, legalmente parlando, tesoro è “qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario”.
Condotta: consiste non solo nell’omessa consegna della quota di tesoro spettante a proprietario del fondo (che costituisce mero illecito civile), ma anche nel compimento di atti appropriativi su di essa.
Bene giuridico: diritto del proprietario del fondo alle quote sui tesori in esso trovati.
Soggetto passivo: proprietario o enfiteuta del fondo, che è anche titolare del diritto di querela.
Elemento soggettivo: dolo specifico,
coscienza e volontà di appropriarsi dell’altrui cosa smarrita;
fine di trarre per sé o per altri un ingiusto profitto.
Errore sulla natura di tesoro della cosa esclude il dolo e la punibilità ex art. 647 c.p. ma lascia sussistere la responsabilità penale ex art. 646 c.p.
Errore sull’ingiustizia del profitto esclude il dolo.
Circostanza aggravante speciale
se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata.
Tale circostanza è applicabile solo ai reati di cui agli artt. 647 n°1-2 c.p. in quanto non è compatibile con la figura di tesoro, che per definizione deve essere priva di proprietario.
Trattamento sanzionatorio
- semplici, puniti a querela dell’offeso con reclusione fino a 1 anno o con multa da 30 € a 309 €;
- aggravati, puniti a querela dell’offeso con reclusione fino a 2 anni e multa fino a 309 €;
- di competenza del Giudice di Pace, puniti a querela dell’offeso con multa da 258 € a 2582 € o con permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o con lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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