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Appropriazione di cose smarrite


Art. 647 n°1 c.p.  “Chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate”

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: rinvenimento della cosa smarrita, indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto per caso fortuito o su ricerca organizzata dallo stesso soggetto passivo/smarritore.

Oggetto materiale: cosa smarrita, cioè che, pur continuando ad essere oggetto di proprietà, non è posseduta da alcuno, trovandosi al di fuori della sfera di disponibilità materiale di tutti.
Quindi non è smarrita la cosa abbandonata, in quanto non continua ad essere oggetto di proprietà fino a quando qualcuno non compia occupazione su di essa; né la cosa dimenticata, in quanto non è uscita dalla sfera di disponibilità materiale del proprietario, il quale sa il luogo in cui si trova ed è ancora in grado di rintracciarla.

Condotta: consiste non solo nell’omessa restituzione al proprietario o, in alternativa, nell’omessa consegna al Sindaco (i quali costituiscono meri illeciti civili), ma anche nel compimento di atti appropriativi, che fanno divenire tale comportamento da illecito civile a reato penale.

Elemento soggettivo: dolo specifico,
- coscienza e volontà di appropriarsi dell’altrui cosa smarrita;
- fine di trarre per sé o per altri un ingiusto profitto.
Errore sulla natura smarrita della cosa esclude il dolo e la punibilità ex art. 647 c.p. ma lascia sussistere la responsabilità penale ex art. 646 c.p.
Errore sulla disciplina civile dell’acquisto della proprietà di cosa trovata è errore sul precetto e quindi scusa solo se inevitabile.
Errore sull’ingiustizia del profitto esclude il dolo.

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