L’altruità dell’oggetto giuridico
L’altruità dell’oggetto giuridico (la cosa nei reati unilaterali e il danno nei reati con cooperazione con la vittima) pone il problema se debba considerarsi altrui la res in proprietà di altri o anche in altro diritto reale di godimento.
A livello negativo c’è concordia sul fatto che la res non può essere nullius o communis omnium né propria soltanto.
Il problema visto circa il contenuto positivo dell’altruità è risolto nel nostro ordinamento, guardando ai lati pratici:
attitudine offensiva dei vari tipi di condotta, in quanto sia la Costituzione che altre leggi sanciscono la primaria importanza non solo del diritto di proprietà ma anche di tutti gli altri diritti reali sulla cosa.
Anche lo stesso Titolo del codice penale non parla più di delitti contro la proprietà, ma di “Delitti contro il patrimonio”.
Quindi è chiaro che il nostro ordinamento offre tutela penale sia alla proprietà che ad altri diritti reali, e la offre in modo da configurare la coesistenza di più diritti (e quindi offese) sullo stesso bene.
Ciò comporta che:
- soggetto passivo può essere tanto il proprietario quanto altri titolari di altri diritti reali sulla cosa;
- il soggetto passivo è tutelato sia dalle aggressioni di terzi che da quelle di titolari di altre relazioni con la cosa stessa;
- il consenso di un titolare di diritto reale/soggetto passivo di un determinato bene, non scrimina, il consenso scriminante è solo quello unanime;
- il diritto di querela spetta a tutti i soggetti passivi;
- eventuali limitazioni imposte dal legislatore, prima su tutte, la lecita origine del rapporto tra soggetto passivo e cosa, altrimenti tale soggetto non ha tutela patrimoniale penale sul bene, ma solo tutela personale contro violenza o altra forma di aggressione personale.
L’”altruità” può assumere vari significati a seconda del tipo di reato patrimoniale:
- reati unilaterali con perdita della cosa, sono tutelati il proprietario e coloro che hanno godimento della cosa, in quanto tali reati ledono sia la disponibilità che il godimento della cosa.
E’ configurabile il reato commesso da colui che ha il diritto di godimento ai danni del proprietario, mentre non è configurabile il reato del proprietario ai danni di colui che ha il godimento sulla res nei reati di furto e danneggiamento in quanto riguardano cosa propria;
- reati unilaterali di turbativa, sono tutelati solo coloro che godono della cosa (altrui = godimento);
- reati unilaterali di spoglio, è tutelato il proprietario (altrui = proprietà);
- reati con cooperazione della vittima, sono tutelate tutte le relazioni con la cosa purché non contrarie al diritto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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