La responsabilità del vettore per inadempimento e ritardo nel trasporto aereo di persone
Nel trasporto aereo di persone può verificarsi il caso in cui il vettore non esegua il trasferimento, rendendosi inadempiente, oppure lo esegua in ritardo, senza il rispetto degli orari previsti. È inadempiente sia nel caso in cui non inizi il trasferimento, sia nel caso in cui lo esegua solo parzialmente.
La mancata esecuzione del contratto non è regolata né dalla Convenzione di Montreal del 1999 né dal Regolamento CE n. 889/2002, ma dall’art. 949 bis c. nav., che prevede la responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero. L’art. 947, 1°comma, c. nav. prescrive che, in caso di negato imbarco, di soppressione, o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
Altra fattispecie di inadempimento del vettore aereo è l’overbooking, o sovraprenotazione, ma è meglio parlare di overselling, cioè eccesso di vendita, dal parte del vettore, del Ticketing , consistente nell’automatico annullamento della prenotazione non seguita dall’acquisto del biglietto per il volo prenotato nei tempi imposti dal vettore, il fenomeno dell’overbooking è una scelta di politica commerciale da parte del vettore, come rimedio alla prassi diffusasi fra viaggiatori di effettuare la prenotazione in un tempo antecedente la partenza, al fine di garantirsi un posto sicuro a bordo dell’aeromobile, senza poi presentarsi all’imbarco. Ovviamente questo ha dei danni economici rilevanti, è quindi i vettori provvedono alla vendita di posti in numero eccedente la disponibilità dell’aeromobile, sul presupposto che non tutti i passeggeri si presentino all’imbarco e che, quindi, la sovraprenotazione non possa comportare effetti pratici lesivi dei diritti dei passeggeri stessi. In caso di voli schedulati in orari particolarmente vantaggiosi e richiesti dai viaggiatori, la previsione del vettore può essere errata, con la conseguenza che ad alcuni passeggeri viene negato l’imbarco, senza che il vettore possa addurre alcuna prova per liberarsi dalla responsabilità. Si è quindi proceduto con un Regolamento attraverso il quale si introdusse un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, relativi a tutti i coli in partenza da un aeroporto comunitario, indipendentemente dal luogo di destinazione e dalla nazionalità del vettore e del passeggero.
Per quanto riguarda i danni da ritardo nell’esecuzione del trasporto, essi gravavano sul vettore, salva la prova liberatoria consistente nel fatto che lui e i suoi dipendenti e preposti avessero fatto il possibile per evitare il danno. Responsabilità di colpa presunta: il vettore, presunto responsabile, doveva provare che la causa del ritardo era da ascrivere a uun evento non prevedibile e non attribuibile né a lui né ai suoi dipendenti e preposti e, in relazione a tale evento, aver agito con la dovuta diligenza. Al contrario, il vettore non poteva esonerarsi se la causa del danno era riferibile all’aeromobile, come il suo malfunzionamento, all’equipaggio o al gestore aeroportuale, o dall’indisponibilità ricorrente e prevedibile, di uno slot di rotta. Non c’è però un limite ben preciso entro cui deve essere eseguito il trasporto, neanche del biglietto (dove peraltro tra le condizioni generali può esserci scritto che i tempi eventualmente indicati nei biglietti e negli orari non sono garantiti). Il passeggero deve provare l’esistenza del ritardo e provare la sussistenza di un danno consistente in una diminuzione patrimoniale o in una lesione dell’integrità psicofisica come diretta conseguenza del ritardo stesso.
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