Obbligo di protezione del vettore nel trasporto aereo di persone
Nel trasporto di persone la prestazione principale del vettore è il trasferimento di persone fisiche, di soggetti dotati di intelligenza e volontà, titolari di diritti e di doveri e non di entità allo stato inerte; tale attività di trasporto può mettere a repentaglio l’incolumità fisica del passeggero, e quindi c’è anche il diritto del passeggero ad essere portato incolume a destinazione, sicurezza affidata anche a lui stesso, sottoposto all’obbligo di cooperazione, all’inizio, durante e alla fine del viaggio. Ovviamente dipende dall’oggetto trasportato (l’obbligo di protezione può essere collegato o meno all’obbligo di custodia). Le singole misure necessarie non possono essere stabilite in via generalizzata e aprioristica, ma vanno riferite a molti elementi, come il mezzo di trasporto, la tipologia del trasporto, il livello tecnico dello stesso e ogni circostanza che può in concreto verificarsi. Il passeggero deve arrivare a destinazione incolume, in orario e nelle medesime condizioni di partenza, oltre all’ottimale trasferimento del passeggero, dei bagagli, dei tempi e sui percorsi negozialmente dedotti o determinabili.
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