Prescrizione ed estinzione dell’azione del contratto di trasporto
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non consegnati si prescrivono con il decorso di 6 mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare. Per i bagagli consegnati i diritti si prescrivono con il decorso di un anno dalla riconsegna o dal giorno in cui sarebbero dovuti essere riconsegnati. Per i trasporti che hanno partenza o destinazione fuori d’Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo il termine è annuale per entrambi i casi. Non è applicabile al trasporto amichevole, a cui viene applicato l’ordinario termine di prescrizione quinquennale relativo alla responsabilità aquilana.
La Convenzione di Atene prevede in relazione al risarcimento dei danni originati da morte o lesione personale del passeggero e da perdita o avaria del bagaglio un termine di 2 anni, che decorre dal momento dello sbarco o dal momento in cui sarebbero dovuti sbarcare. Se il passeggero muore in seguito a lesioni riportate durante il viaggio, il termine è calcolato dalla data di decesso. Il diritto al risarcimento non può essere fatto valere oltre 3 anni dalla data di sbarco o presunto sbarco.
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