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I sinistri verificatesi in occasione del trasporto


Per i sinistri verificatesi in occasione del trasporto, che non derivano da attività proprie del vettore o dei suoi ausiliari, spetta al trasportato provare che si tratta di infortunio verificatosi nel corso del viaggio e che non sarebbe avvenuto senza l’occasione del trasporto, mentre la prova liberatoria da parte del vettore consiste nel dimostrare di aver usato l’ordinaria diligenza nel predisporre quanto necessario per assicurare l’incolumità dei passeggeri (la causa quindi non deve essere ignota).
Nel caso in cui la morte o le lesioni personali siano derivate da naufragio, capovolgimento, urto, incaglio, esplosione, incendio o vizio della nave, la responsabilità del vettore è oggettiva fino a un ammontare del danno pari a 250.000 diritti speciali di prelievo. In tali casi, il vettore può esimersi da responsabilità solo dimostrando che il sinistro è stato causato da atto di guerra, anche civile, insurrezione, ostilità o fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabile ed irresistibile, oppure che il danno è interamente dovuto ad atto o omissione di un terzo, posti in essere con la precisa volontà di causare il sinistro. Se il danno eccede i 250.000 diritti speciali di prelievo, per la somma eccedente il vettore è ammesso alla prova liberatoria, cioè la dimostrazione che il danno non è stato dovuto a colpa propria o dei suoi ausiliari. Se invece il danno non è dovuto a incidente marittimo, è il danneggiato che deve provare la colpa del vettore.
La responsabilità del vettore è limitata in entrambi i casi a 400.000 diritti speciali di prelievo per passeggero e per sinistro, o l’eventuale somma maggiore prevista dalle singole legislazioni nazionali per i propri vettori. Il vettore non è ammesso a beneficiare della limitazione se il danneggiato prova che il danno è stato causato da dolo o colpa temeraria del vettore, mentre è esonerato da responsabilità per qualunque danno causato da incidente nucleare, qualore dell’incidente sia responsabile l’operatore dell’impianto.

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